P.Q.M. 
 
    Il Consiglio di Stato in sede  giurisdizionale  (Sezione  Sesta),
pronunciando nel ricorso n.6458/2016 R.G., cosi' provvede: 
        a) dichiara in principalita' rilevante e  non  manifestamente
infondata sotto i profili di  cui  in  motivazione  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1 commi da 87 a 90 della 1.  13
luglio 2015 n.107, nella parte in  cui  prevedono  una  procedura  di
immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici riservata, ai sensi del
comma 88 citato, lettere a) e b), ai soli soggetti i quali  risultino
essere gia' vincitori ovvero utilmente  collocati  nelle  graduatorie
ovvero i quali  abbiano  superato  positivamente  tutte  le  fasi  di
procedure   concorsuali    successivamente    annullate    in    sede
giurisdizionale nell'ambito  del  concorso  per  il  reclutamento  di
dirigenti scolastici indetto con D.D.  13  luglio  2011,  nonche'  ai
soggetti i quali abbiano avuto una  sentenza  favorevole  almeno  nel
primo grado di giudizio  ovvero  non  abbiano  avuto,  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  legge  in  questione,   alcuna   sentenza
definitiva nell'ambito dei concorsi per il reclutamento di  dirigenti
scolastici indetti con il D.D. 22 novembre  2004  e  con  il  D.M.  3
ottobre 2006; 
        b) dichiara, per  il  caso  di  ritenuta  infondatezza  della
questione di cui sopra, rilevante e non manifestamente  infondata  ai
sensi  di  cui  in   motivazione   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1 comma 88 della 1. 13  luglio  2015  n.107,
nella parte in cui non consente la partecipazione alla  procedura  di
immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici riservata  ai  soggetti
previsti dalla norma in questione anche  a  coloro  i  quali  abbiano
avuto una sentenza favorevole almeno  nel  primo  grado  di  giudizio
ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della  legge
in questione, alcuna sentenza definitiva nell'ambito del concorso per
il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con  D.D.  13  luglio
2011; 
        c) dispone la sospensione del presente  giudizio  davanti  al
Consiglio di Stato e ordina alla Segreteria l'immediata  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale; 
        d) ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza
sia comunicata alle parti costituite e notificata al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica. 
        Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del  giorno  4
maggio 2017 con l'intervento dei magistrati: 
Sergio Santoro, Presidente; 
Bernhard Lageder, consigliere; 
Marco Buricelli, consigliere; 
Oreste Mario Caputo, consigliere; 
Francesco Gambato Spisani, consigliere, estensore. 
 
                       Il Presidente: Santoro 
 
 
                                         L'estensore: Gambato Spisani