P.Q.M. 
 
    Il Tribunale Amministrativo Regionale  per  la  Sicilia  (Sezione
Terza) non definitivamente pronunciando: 
      a)  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata   la
questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  83  della  legge
regionale siciliana 7 maggio 2015, n. 9 nella parte in cui modifica i
commi 1 e 8 dell'art. 12 della legge regionale  siciliana  15  maggio
2013, n. 9. 
      b) sospende il presente giudizio ai sensi dell'art.  79,  primo
comma, cod. proc. amm.; 
      c)  ordina  l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale, per il competente  controllo  di  legittimita'  sulle
questioni sollevate; 
      d) rinvia ogni definitiva statuizione in rito e nel merito  del
ricorso in epigrafe, nonche'  sulle  spese  di  lite,  all'esito  del
promosso giudizio di  legittimita'  costituzionale,  ai  sensi  degli
articoli 79 e 80 cod. proc. amm.. 
    Ordina che, a cura della segreteria della  Sezione,  la  presente
ordinanza: a) sia notificata a  tutte  le  parti  in  causa;  b)  sia
comunicata al Presidente della  regione  siciliana  e  al  Presidente
dell'Assemblea regionale siciliana. 
    Cosi' deciso in Palermo nella camera di consiglio del  giorno  26
ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati: 
    Solveig Cogliani, Presidente; 
    Nicola Maisano, consigliere: 
    Aurora Lento, consigliere, estensore. 
 
                       Il Presidente: Cogliani 
 
 
                                                    L'esensore: Lento