P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) non definitivamente pronunciando: a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 83 della legge regionale siciliana 7 maggio 2015, n. 9 nella parte in cui modifica i commi 1 e 8 dell'art. 12 della legge regionale siciliana 15 maggio 2013, n. 9. b) sospende il presente giudizio ai sensi dell'art. 79, primo comma, cod. proc. amm.; c) ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per il competente controllo di legittimita' sulle questioni sollevate; d) rinvia ogni definitiva statuizione in rito e nel merito del ricorso in epigrafe, nonche' sulle spese di lite, all'esito del promosso giudizio di legittimita' costituzionale, ai sensi degli articoli 79 e 80 cod. proc. amm.. Ordina che, a cura della segreteria della Sezione, la presente ordinanza: a) sia notificata a tutte le parti in causa; b) sia comunicata al Presidente della regione siciliana e al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Cosi' deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati: Solveig Cogliani, Presidente; Nicola Maisano, consigliere: Aurora Lento, consigliere, estensore. Il Presidente: Cogliani L'esensore: Lento