P.Q.M. Il Tribunale di Pisa, Visto l'art. 23 legge 87/1953, Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma che si desume dagli artt. 449 c.c., 29 comma 2 decreto del Presidente della Repubblica 396/00, dell'art. 250 c.c., e degli artt. 5 e 8 della legge 40/04, nella parte in cui non consente di formare in Italia un atto di nascita in cui vengano riconosciute come genitori di un cittadino di nazionalita' straniera due persone dello stesso sesso, quando la filiazione sia stabilita sulla base della legge applicabile in base all'art. 33 legge 218/95, per contrasto: a) con gli artt. 2 e 3, Cost., b) con l'art. 3, Cost., c) con gli artt. 3 e 24, Cost., d) con gli artt. 3 e 30, Cost., e) con l'art. 117, Cost., per contrasto con gli artt. 3 e 7 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge 176/91, f) con l'art. 117, Cost., per contrasto con l'art. 7 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge 176/91; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il processo in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, compreso il pubblico ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, e che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Pisa, 20 dicembre 2017 Il Presidente: Dinisi