per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 5,
della legge della Regione autonoma Sardegna 28 ottobre 2016,  n.  25,
recante «Istituzione dell'Agenzia sarda delle entrate (ASE)»; 
    2) dichiara, in via conseguenziale, ai sensi dell'art.  27  della
legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla  costituzione  e   sul
funzionamento   della   Corte    costituzionale),    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 9, comma 3, lettera  a),  della  legge  reg.
Sardegna n. 25 del 2016; 
    3)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge reg. Sardegna n.  25
del 2016, promossa, in riferimento all'art. 97,  primo  comma,  della
Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    4)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 12, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 25
del 2016, promossa,  in  riferimento  all'art.  119,  secondo  comma,
Cost., con il ricorso indicato in epigrafe; 
    5)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge reg. Sardegna n.  25
del 2016, promossa, in riferimento all'art. 81, terzo  comma,  Cost.,
con il ricorso indicato in epigrafe; 
    6)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera  d),  della  legge  reg.
Sardegna n. 25 del 2016, promosse, in  riferimento  agli  artt.  117,
secondo comma, lettera e), Cost. e 9 della  legge  costituzionale  26
febbraio 1948, n. 3  (Statuto  speciale  per  la  Sardegna),  con  il
ricorso indicato in epigrafe; 
    7)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge reg. Sardegna n.  25
del 2016, promosse, in riferimento agli  artt.  117,  secondo  comma,
lettera e), Cost. e 9 dello statuto Reg.  Sardegna,  con  il  ricorso
indicato in epigrafe; 
    8)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge reg. Sardegna n.  25
del 2016, promossa,  in  riferimento  all'art.  117,  secondo  comma,
lettera g), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe; 
    9)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 12, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 25
del 2016, promosse, in riferimento agli  artt.  117,  secondo  comma,
lettera e), Cost. e 9 dello statuto Reg.  Sardegna,  con  il  ricorso
indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                      Nicolo' ZANON, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 29 novembre 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA