per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge della Regione autonoma Sardegna 28 ottobre 2016, n. 25, recante «Istituzione dell'Agenzia sarda delle entrate (ASE)»; 2) dichiara, in via conseguenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 3, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 25 del 2016; 3) dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2016, promossa, in riferimento all'art. 97, primo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe; 4) dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2016, promossa, in riferimento all'art. 119, secondo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe; 5) dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2016, promossa, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe; 6) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera d), della legge reg. Sardegna n. 25 del 2016, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), Cost. e 9 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), con il ricorso indicato in epigrafe; 7) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2016, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), Cost. e 9 dello statuto Reg. Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe; 8) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2016, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe; 9) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2016, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), Cost. e 9 dello statuto Reg. Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Nicolo' ZANON, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 29 novembre 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA