per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a separate pronunce la decisione delle altre  questioni
di legittimita' costituzionale promosse nei confronti della legge  12
agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243 in
materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali); 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara non fondata, nei sensi  di  cui  in  motivazione,  la
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  1,
lettera b), primo  periodo,  della  legge  12  agosto  2016,  n.  164
(Modifiche alla  legge  24  dicembre  2012,  n.  243  in  materia  di
equilibrio dei bilanci  delle  regioni  e  degli  enti  locali),  che
introduce  nell'art.  9  della  legge  24  dicembre  2012,   n.   243
(Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio
ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), il comma
1-bis, promossa, in riferimento agli artt. 3, 81, 97,  117,  terzo  e
quarto comma, e 119 Cost., anche in combinato disposto con l'art.  10
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo
V della parte seconda della  Costituzione),  nonche'  in  riferimento
agli artt. 4, 8, 48, 49, 51, 63 e 65 della  legge  costituzionale  31
gennaio 1963, n. 1 (Statuto  speciale  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia), dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con il  ricorso
indicato in epigrafe; 
    2) dichiara non fondate, nei sensi  di  cui  in  motivazione,  le
questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  1,
lettera b), secondo e terzo periodo, della medesima legge n. 164  del
2016, promosse, dalla Provincia autonoma di Bolzano,  in  riferimento
agli artt. 81, 97, secondo comma,  117,  terzo  comma,  e  119  della
Costituzione, nonche' agli artt. 16, 79, 80, 81, 83 e 84  del  d.P.R.
31 agosto  1972,  n.  670  (Statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto
Adige/Südtirol), e all'art. 16 del decreto legislativo 16 marzo 1992,
n.  268  (Norme  di  attuazione  dello  Statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale  e  provinciale),
con il ricorso indicato in  epigrafe;  dalla  Provincia  autonoma  di
Trento, in riferimento agli artt. 3, 97, secondo  comma,  117,  terzo
comma, 119 e 120 Cost., anche in combinato  disposto  con  l'art.  10
della legge cost. n. 3 del 2001, agli artt.  8,  16,  79  e  104  del
d.P.R. n. 670 del 1972, con il ricorso indicato  in  epigrafe;  dalla
Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol,  in  riferimento  agli
artt. 3, 97, secondo comma, 117, terzo comma, 119 e 120 Cost.,  anche
in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del  2001,
nonche' agli artt. 4, 16, 79 e 84 del d.P.R. n. 670 del 1972, con  il
ricorso indicato in epigrafe; dalla Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia, in riferimento agli artt. 3, 81,  97,  117,  terzo  e  quarto
comma, e 119 Cost., anche in combinato disposto con l'art.  10  della
legge cost. n. 3 del 2001, nonche' agli artt. 4, 8, 48, 49, 51, 63  e
65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale
della Regione Friuli-Venezia Giulia),  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe; 
    3)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera e), della medesima legge
n. 164 del 2016, promossa, in riferimento agli artt. 5 e  114  Cost.,
«e mediatamente» agli artt. 117-120 Cost., dalla Regione  Veneto  con
il ricorso in epigrafe indicato. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 29 novembre 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA