per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma  3-bis,  del  decreto
del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115,  recante
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di spese di giustizia (Testo A)», come  modificato  dall'art.
1, comma 598, lettera a), della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (Legge di  stabilita'  2014)»,  in  combinato
disposto con l'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 31  dicembre
1992, n. 546 (Disposizioni  sul  processo  tributario  in  attuazione
della delega  al  Governo  contenuta  nell'art.  30  della  legge  30
dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli artt.  3,  24,
113 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione
agli artt. 6, 13 e 18  della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei
diritti dell'uomo e delle liberta'  fondamentali  (CEDU),  firmata  a
Roma il 4 novembre 1950, ratificata e  resa  esecutiva  con  legge  4
agosto 1955, n. 848, dalla  Commissione  tributaria  regionale  della
Campania con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 29 novembre 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA