per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibili gli interventi, in tutti i giudizi, del Codacons (Coordinamento di associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti di utenti e consumatori) e di G. P., nella qualita' di «pensionato»; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 - come sostituito (il comma 25) e inserito (il comma 25-bis), rispettivamente, dai numeri 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109 - sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 117, primo comma - quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla stessa - e 136 della Costituzione, dai Tribunali ordinari di Palermo, Milano, Brescia, Napoli, Genova, Torino, La Spezia, e Cuneo, nonche' dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, con le ordinanze indicate in epigrafe; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 483, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)», come modificato dall'art. 1, comma 286, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Brescia, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 4) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale del comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, come sostituito dall'art. 1, comma 1, numero 1), del d.l. n. 65 del 2015, in combinazione con l'art. 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 5) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011 - come sostituito (il comma 25) e inserito (il comma 25-bis), rispettivamente, dai numeri 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015 - «in collegamento» con l'art. 1, comma 483, lettere d) ed e), della legge n. 147 del 2013, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Genova, con l'ordinanza iscritta al n. 243 del registro ordinanze 2016; 6) dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011 - come sostituito (il comma 25) e inserito (il comma 25-bis), rispettivamente, dai numeri 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015 - «in collegamento» con l'art. 1, comma 483, lettere d) ed e), della legge n. 147 del 2013, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Genova, con le ordinanze iscritte al n. 242 e al n. 244 del registro ordinanze 2016. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Silvana SCIARRA, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria l'1 dicembre 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA Allegato: Ordinanza letta all'udienza del 24 ottobre 2017 ORDINANZA Visti gli atti del giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 25, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 - nel testo di tale comma 25 sostituito dall'art. 1, comma 1, n. 1), del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109 - nonche', in via subordinata, del «combinato disposto del DL 65» e dell'art. 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014), promosso dal Tribunale ordinario di Milano, sezione lavoro, con ordinanza del 30 aprile 2016 (reg. ord. n. 124 del 2016). Rilevato che in tale giudizio hanno depositato atto di intervento il Sindacato autonomo dipendenti INAIL in pensione e l'Associazione sindacale nazionale pensionati dipendenti INPS. Considerato che tali soggetti non sono parti del giudizio a quo; che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi incidentali di legittimita' costituzionale, l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale e' ammissibile soltanto per i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis, tra le piu' recenti, sentenze n. 85, n. 70 e n. 35 del 2017, nonche' ordinanza letta all'udienza del 24 gennaio 2017 e allegata a quest'ultima sentenza); che tale orientamento e' stato piu' volte espresso da questa Corte anche in relazione alla richiesta di intervento da parte di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria (ex plurimis: sentenza n. 35 del 2017, nonche' ordinanza letta all'udienza del 24 gennaio 2017 e allegata a tale sentenza; ordinanze n. 227 e n. 206 del 2016, nonche' ordinanza letta all'udienza del 5 luglio 2016 e allegata all'ordinanza n. 206 del 2016); che il Sindacato autonomo dipendenti INAIL in pensione e l'Associazione sindacale nazionale pensionati dipendenti INPS, oltre a non essere parti del giudizio principale, non sono titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che ne legittimi l'intervento, atteso che essi non vantano una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale; che, in particolare, non e' sufficiente la circostanza - prospettata, in senso opposto, dai due intervenienti - che l'oggetto delle questioni sollevate rientra nell'ambito dei propri scopi statutari e, in particolare, nell'ambito della tutela dell'«interesse collettivo [...] non [...] della generica rappresentanza degli interessi economici [...] dei pensionati INAIL ovvero INPS, ma altresi' [...] della partecipazione ai pertinenti giudizi», atteso che tale prospettato interesse collettivo e' differente rispetto a quelli dedotti nel giudizio principale, che concerne soltanto le posizioni soggettive individuali dei ricorrenti nello stesso. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili gli interventi del Sindacato autonomo dipendenti INAIL in pensione e dell'Associazione sindacale nazionale pensionati dipendenti INPS. F.to: Paolo Grossi, Presidente