per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara inammissibili gli interventi, in tutti i giudizi, del
Codacons (Coordinamento di associazioni per la tutela dell'ambiente e
dei diritti di utenti e consumatori) e di G. P.,  nella  qualita'  di
«pensionato»; 
    2)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del decreto-legge 6
dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti  per  la   crescita,
l'equita' e il consolidamento dei conti  pubblici),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 - come sostituito
(il comma 25) e inserito  (il  comma  25-bis),  rispettivamente,  dai
numeri 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del  decreto-legge  21  maggio
2015,  n.  65  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  pensioni,  di
ammortizzatori  sociali  e  di   garanzie   TFR),   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n.  109  -  sollevate,  in
riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36,  38,  53,  117,  primo  comma  -
quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle  liberta'  fondamentali  e
all'art. 1 del Protocollo addizionale  alla  stessa  -  e  136  della
Costituzione, dai Tribunali ordinari  di  Palermo,  Milano,  Brescia,
Napoli, Genova, Torino, La Spezia, e Cuneo, nonche' dalla  Corte  dei
conti, sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, con le
ordinanze indicate in epigrafe; 
    3)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 483, lettera  e),  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
2014)», come modificato  dall'art.  1,  comma  286,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
2016)», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36,  primo  comma,  e
38, secondo comma, Cost., dal Tribunale  ordinario  di  Brescia,  con
l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    4)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale del comma 25 dell'art. 24 del d.l. n.  201  del  2011,
come sostituito dall'art. 1, comma 1, numero 1), del d.l. n.  65  del
2015, in combinazione con l'art. 1, comma 483, della legge n. 147 del
2013, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e  38,
secondo  comma,  Cost.,  dal  Tribunale  ordinario  di  Milano,   con
l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    5)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del
2011 - come sostituito (il comma 25) e inserito  (il  comma  25-bis),
rispettivamente, dai numeri 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del  d.l.
n. 65 del 2015 - «in collegamento» con l'art. 1, comma  483,  lettere
d) ed e), della legge n. 147 del 2013, sollevate, in riferimento agli
artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.,  dal  Tribunale
ordinario di Genova, con l'ordinanza iscritta al n. 243 del  registro
ordinanze 2016; 
    6)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del
2011 - come sostituito (il comma 25) e inserito  (il  comma  25-bis),
rispettivamente, dai numeri 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del  d.l.
n. 65 del 2015 - «in collegamento» con l'art. 1, comma  483,  lettere
d) ed e), della legge n. 147 del 2013, sollevate, in riferimento agli
artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.,  dal  Tribunale
ordinario di Genova, con le ordinanze iscritte al n. 242 e al n.  244
del registro ordinanze 2016. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria l'1 dicembre 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA 
 
 
                                                            Allegato: 
                      Ordinanza letta all'udienza del 24 ottobre 2017 
 
                              ORDINANZA 
 
    Visti  gli  atti  del  giudizio  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 24, comma 25, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 6
dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti  per  la   crescita,
l'equita' e il consolidamento dei conti  pubblici),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 -  nel  testo  di
tale  comma  25  sostituito  dall'art.  1,  comma  1,  n.   1),   del
decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (Disposizioni urgenti in  materia
di  pensioni,  di  ammortizzatori  sociali  e   di   garanzie   TFR),
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n.  109  -
nonche', in via subordinata, del «combinato disposto  del  DL  65»  e
dell'art. 1,  comma  483,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge  di  stabilita'  2014),  promosso  dal  Tribunale
ordinario di Milano, sezione lavoro, con ordinanza del 30 aprile 2016
(reg. ord. n. 124 del 2016). 
    Rilevato che in tale giudizio hanno depositato atto di intervento
il Sindacato autonomo dipendenti INAIL in pensione  e  l'Associazione
sindacale nazionale pensionati dipendenti INPS. 
    Considerato che tali soggetti non sono parti del giudizio a quo; 
    che, secondo la costante  giurisprudenza  di  questa  Corte,  nei
giudizi incidentali di legittimita' costituzionale,  l'intervento  di
soggetti estranei al giudizio principale e' ammissibile soltanto  per
i  terzi  portatori  di  un  interesse  qualificato,   immediatamente
inerente  al  rapporto  sostanziale  dedotto  in   giudizio   e   non
semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla  norma  o  dalle
norme oggetto di censura (ex plurimis, tra le piu' recenti,  sentenze
n. 85, n. 70 e n. 35 del 2017, nonche'  ordinanza  letta  all'udienza
del 24 gennaio 2017 e allegata a quest'ultima sentenza); 
    che tale orientamento e' stato  piu'  volte  espresso  da  questa
Corte anche in relazione alla richiesta di  intervento  da  parte  di
soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di  categoria  (ex
plurimis:  sentenza  n.  35  del  2017,   nonche'   ordinanza   letta
all'udienza del 24 gennaio 2017 e allegata a tale sentenza; ordinanze
n. 227 e n. 206 del 2016, nonche' ordinanza letta all'udienza  del  5
luglio 2016 e allegata all'ordinanza n. 206 del 2016); 
    che  il  Sindacato  autonomo  dipendenti  INAIL  in  pensione   e
l'Associazione sindacale nazionale pensionati dipendenti INPS,  oltre
a non essere parti del giudizio principale, non sono titolari  di  un
interesse   qualificato,   immediatamente   inerente   al    rapporto
sostanziale dedotto  in  giudizio,  che  ne  legittimi  l'intervento,
atteso che essi non vantano una posizione giuridica  suscettibile  di
essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del
giudizio incidentale; 
    che,  in  particolare,  non  e'  sufficiente  la  circostanza   -
prospettata, in senso opposto, dai due intervenienti - che  l'oggetto
delle  questioni  sollevate  rientra  nell'ambito  dei  propri  scopi
statutari e, in particolare, nell'ambito della tutela dell'«interesse
collettivo  [...]  non  [...]  della  generica  rappresentanza  degli
interessi economici  [...]  dei  pensionati  INAIL  ovvero  INPS,  ma
altresi' [...] della partecipazione ai  pertinenti  giudizi»,  atteso
che tale prospettato interesse collettivo e'  differente  rispetto  a
quelli dedotti nel giudizio  principale,  che  concerne  soltanto  le
posizioni soggettive individuali dei ricorrenti nello stesso. 
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara inammissibili  gli  interventi  del  Sindacato  autonomo
dipendenti INAIL in pensione e dell'Associazione sindacale  nazionale
pensionati dipendenti INPS. 
 
                   F.to: Paolo Grossi, Presidente