Da cio' la non fondatezza della questione sollevata, in via subordinata, dal Tribunale di Milano. 8.2.- Restano da esaminare le (identiche) questioni di legittimita' costituzionale promosse, in via subordinata, con tre ordinanze (reg. ord. n. 242, n. 243 e n. 244 del 2016), dal Tribunale di Genova nei confronti dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, «in collegamento» con l'art. 1, comma 483, lettere d) ed e), della legge n. 147 del 2013. 8.2.1.- Preliminarmente, l'INPS ha eccepito l'inammissibilita', per difetto di rilevanza, di quelle sollevate con le ordinanze n. 242 e n. 244 del 2016, deducendo che le censure prospettate concernono esclusivamente la disciplina dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo INPS, mentre i giudizi a quibus sono stati promossi da pensionati con un trattamento compreso tra tre e sei volte tale minimo. L'eccezione e' fondata. Come correttamente rilevato dall'INPS, la censura in esame riguarda la disciplina della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo INPS, mentre nei giudizi principali nell'ambito dei quali sono state emanate le ordinanze n. 242 e n. 244 del 2016 nessuno dei pensionati ricorrenti era titolare di un trattamento pensionistico superiore a sei volte il trattamento minimo INPS. Ne consegue che l'eventuale accoglimento della questione sulla disciplina della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo INPS non avrebbe alcuna influenza sui suddetti giudizi a quibus. Da cio' l'irrilevanza della questione in tali giudizi. 8.2.2.- La questione e' invece rilevante nel giudizio nel cui ambito e' stata emanata l'ordinanza n. 243 del 2016 - in cui uno dei due pensionati ricorrenti e' titolare di un trattamento pensionistico superiore a sei volte il trattamento minimo INPS - e deve, percio', essere scrutinata nel merito. Essa non e' fondata. Infatti, similmente a quanto si e' osservato (al punto 8.1.) con riguardo alla questione promossa in via subordinata dal Tribunale di Milano (reg. ord. n. 124 del 2016), e' erroneo il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente, atteso che - contrariamente a quanto da lui affermato - la normativa denunciata non prevede, per i trattamenti pensionistici superiori a sei volte il minimo INPS, il blocco della perequazione «per un triennio» ma soltanto per il 2012 e 2013. Inoltre l'affermazione del rimettente secondo cui «il legislatore del 2015, [ha] ome[sso] di coordinare le diverse disposizioni», oltre che meramente assertiva e del tutto indimostrata, trascura di considerare che il d.l. n. 65 del 2015, nel bilanciare l'interesse dei pensionati con le esigenze della finanza pubblica, ha inevitabilmente avuto riguardo a quanto gia' previsto dall'art. 1, comma 483, lettera e), della legge n. 147 del 2013. Infine, deve essere considerata l'ulteriore - e conclusiva - asserzione del rimettente, secondo cui «il sacrificio che deriverebbe dall'applicazione combinata del doppio meccanismo risulterebbe sproporzionato e, di conseguenza, irragionevole» in quanto i trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo INPS includono pensioni di valore ben piu' modesto di quelle, superiori a otto volte il predetto minimo, che la sentenza n. 316 del 2010 ha ritenuto dotate di margini di resistenza all'inflazione. Affermare che le pensioni superiori a otto volte il trattamento minimo INPS «presentano margini di resistenza all'erosione determinata dal fenomeno inflattivo» non implica che pensioni anche inferiori a detto importo non possano presentare margini, ancorche' piu' ridotti, di resistenza all'inflazione. Il giudice a quo trasforma, in tal modo, una delle ragioni per cui la sentenza n. 316 del 2010 ha ritenuto che la misura prevista dell'art. 1, comma 19, della legge n. 247 del 2007, fosse conforme ai canoni di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalita' dei trattamenti pensionistici, in una condizione indefettibile di legittimita' costituzionale delle misure di blocco della perequazione (vedi il punto 6.5.5.).