PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  11,  secondo
 comma,  ultima parte, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo
 unico delle leggi di pubblica sicurezza), nella parte in cui  pone  a
 carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta;
    Dichiara,  in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
 n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 43,  secondo  comma,
 del  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di
 pubblica   sicurezza),   nella   parte   in   cui   pone   a   carico
 dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: VASSALLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C1256