P. Q. M. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione prima), riuniti i ricorsi in epigrafe, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, cosi' come interpretato autenticamente all'art. 3, sessantunesimo comma, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, nella parte e nei termini precisati in motivazione; Ordina, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Dispone, altresi', che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato. Cosi' deciso in Roma, il 2 febbraio 1994 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione prima), in camera di consiglio. Il presidente: SCHINAIA Il consigliere est.: TOSTI Il consigliere: MINICONE 95C1050