P. Q. M.
    Il  Tribunale  amministrativo regionale del Lazio (Sezione prima),
 riuniti  i  ricorsi   in   epigrafe,   dichiara   rilevante   e   non
 manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.  1  della  legge  22  giugno  1988,  n.  221,  cosi'   come
 interpretato  autenticamente  all'art. 3, sessantunesimo comma, della
 legge 24 dicembre 1993 n. 537, nella parte e nei termini precisati in
 motivazione;
    Ordina,  pertanto,  la  trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Dispone,  altresi',  che  a  cura  della  segreteria  la  presente
 ordinanza sia notificata alle parti in  causa  e  al  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri  e comunicata ai Presidenti della Camera dei
 deputati e del Senato.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  il  2  febbraio   1994   dal   Tribunale
 amministrativo  regionale  del  Lazio  (Sezione  prima), in camera di
 consiglio.
                        Il presidente: SCHINAIA
                                            Il consigliere est.: TOSTI
    Il consigliere: MINICONE
 95C1050