Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale degli articoli 424, 429 e 521, comma 1, del codice  di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 111,
terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di
Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                       Il redattore: Criscuolo 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 17 marzo 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola