Sentenza 
 
nel giudizio sull'ammissibilita', ai sensi dell'art. 2, primo  comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1,  della  richiesta  di
referendum popolare per l'abrogazione dei commi 1 e 8 dell'art. 5 del
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (Disposizioni  urgenti  in  favore
della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della
televisione, di razionalizzazione dello  spettro  radioelettrico,  di
abrogazione di disposizioni  relative  alla  realizzazione  di  nuovi
impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti,
nonche' per gli enti del Servizio sanitario nazionale  della  regione
Abruzzo), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio  2011,
n. 75, giudizio iscritto al n. 155 del registro referendum. 
    Vista l'ordinanza del 1°-3 giugno 2011  con  la  quale  l'Ufficio
centrale per il referendum costituito  presso  la  Corte  Suprema  di
cassazione ha riformulato  il  quesito  relativo  alla  richiesta  di
abrogazione referendaria di alcune norme in materia di nuove centrali
per la produzione di energia nucleare,  gia'  dichiarata  ammissibile
con la sentenza n. 28 del 2011. 
    Udito nella camera di consiglio del  7  giugno  2011  il  giudice
relatore Giuseppe Tesauro; 
    Uditi l'avvocato Alessandro Pace per Di Pietro Antonio, De  Filio
Gianluca, Maruccio Vincenzo e  Parenti  Benedetta,  l'avvocato  dello
Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei  ministri
e gli avvocati Gianluigi Pellegrino per il Partito Democratico, per i
Gruppi parlamentari del Partito Democratico presso  il  Senato  della
Repubblica e la Camera dei deputati e per  il  Movimento  Difesa  del
Cittadino e Stefano Crisci per Fare Ambiente -  Movimento  ecologista
europeo onlus. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con sentenza n. 28  del  2011  questa  Corte  ha  dichiarato
ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione  di
una molteplicita' di disposizioni, e di  frammenti  di  disposizioni,
che disciplinavano la costruzione e  l'esercizio  di  nuove  centrali
nucleari, per la produzione  di  energia  elettrica,  contenute:  nel
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 6 agosto 2008, n. 133;  nella  legge  23  luglio  2009,  n.  99
(Disposizioni  per  lo  sviluppo  e  l'internazionalizzazione   delle
imprese, nonche' in materia di energia); nel  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104  (Attuazione  dell'articolo  44  della  legge  18
giugno 2009, n. 69, recante delega al governo  per  il  riordino  del
processo amministrativo); nel decreto legislativo 15  febbraio  2010,
n.  31  (Disciplina  della  localizzazione,  della  realizzazione   e
dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione  di
energia  elettrica  nucleare,  di  impianti  di   fabbricazione   del
combustibile nucleare, dei sistemi  di  stoccaggio  del  combustibile
irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' misure  compensative  e
campagne informative al pubblico,  a  norma  dell'articolo  25  della
legge 23 luglio 2009, n. 99); richiesta dichiarata legittima,  previa
modifica, con ordinanza del 6-7 dicembre 2010  dall'Ufficio  centrale
per il referendum costituito presso la Corte di cassazione. 
    2. - Successivamente al predetto giudizio di  ammissibilita',  il
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (Disposizioni  urgenti  in  favore
della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della
televisione, di razionalizzazione dello  spettro  radioelettrico,  di
abrogazione di disposizioni  relative  alla  realizzazione  di  nuovi
impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti,
nonche' per gli enti del Servizio sanitario nazionale  della  Regione
Abruzzo) convertito, con modificazioni, dalla legge 26  maggio  2011,
n. 75, all'art. 5 ha disposto che «al  fine  di  acquisire  ulteriori
evidenze scientifiche,  mediante  il  supporto  dell'Agenzia  per  la
sicurezza nucleare, sui profili  relativi  alla  sicurezza  nucleare,
tenendo conto dello sviluppo tecnologico  in  tale  settore  e  delle
decisioni che saranno assunte a livello di  Unione  europea,  non  si
procede   alla   definizione   e   attuazione   del   programma    di
localizzazione, realizzazione ed esercizio nel  territorio  nazionale
di impianti di produzione di energia elettrica nucleare»  (comma  1);
che «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del  presente  decreto  il  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere  delle
competenti Commissioni parlamentari, adotta la  Strategia  energetica
nazionale, che individua le priorita' e le misure necessarie al  fine
di  garantire  la  sicurezza   nella   produzione   di   energia   la
diversificazione delle fonti energetiche e delle aree geografiche  di
approvvigionamento, il miglioramento della competitivita' del sistema
energetico  nazionale  e  lo  sviluppo  delle  infrastrutture   nella
prospettiva  del  mercato   interno   europeo,   l'incremento   degli
investimenti in ricerca  e  sviluppo  nel  settore  energetico  e  la
partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica,
la  sostenibilita'  ambientale   nella   produzione   e   negli   usi
dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad
effetto serra, la valorizzazione e lo sviluppo di filiere industriali
nazionali.  Nella  definizione  della  Strategia,  il  Consiglio  dei
ministri tiene conto delle valutazioni effettuate a livello di Unione
europea e a livello internazionale sulla sicurezza  delle  tecnologie
disponibili, degli obiettivi fissati a livello di Unione europea e  a
livello internazionale in materia  di  cambiamenti  climatici,  delle
indicazioni dell'Unione europea e degli organismi  internazionali  in
materia di scenari energetici e ambientali» (comma 8). 
    L'incidenza della nuova normativa sul  procedimento  referendario
e' stata esaminata dall'Ufficio centrale per il referendum, il quale,
con ordinanza del 1°-3 giugno 2011, ha  trasferito  la  richiesta  di
abrogazione referendaria delle  disposizioni  gia'  individuate  come
«Norme in materia di nuove centrali  per  la  produzione  di  energia
elettrica nucleare» sulle disposizioni di cui al  riportato  articolo
5, commi 1 e 8, del d.l. n. 34 del 2011. 
    3. - Ad avviso dell'Ufficio centrale  il  suindicato  intervento,
«in contraddizione manifesta con le dichiarate abrogazioni, da' luogo
ad una politica flessibile dell'energia, che include  e  non  esclude
anche nei tempi piu' prossimi, la produzione di energia  a  mezzo  di
centrali nucleari e vanifica nell'attuale e in modo  totale  il  fine
abrogativo della proposta referendaria»; di qui la riformulazione del
quesito nei seguenti termini «Volete che siano abrogati i commi 1 e 8
dell'articolo 5 del d.l. 31/3/2011 n. 34 convertito con modificazioni
dalla legge 26/5/2011 n. 75 ?", con il seguente  titolo  "Abrogazione
delle  nuove  norme  che  consentono  la  produzione  nel  territorio
nazionale di energia elettrica nucleare"». 
    4.  -  Ricevuta  la  comunicazione  dell'ordinanza   dell'Ufficio
centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 7 giugno
2011 per la conseguente decisione in ordine all'ammissibilita'  della
richiesta, cosi' come modificata, dandone regolare comunicazione. 
    5. - Nell'imminenza della camera di  consiglio  hanno  depositato
memorie il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  il  Movimento  Fare
Ambiente - Movimento ecologista europeo, in persona del Presidente  e
del legale rappresentante,  che  hanno  chiesto  che  sia  dichiarata
inammissibile la richiesta di referendum in esame.  Hanno,  altresi',
depositato memorie i presentatori, il Partito Democratico, in persona
del tesoriere nazionale, nonche' i gruppi  parlamentari  del  Partito
Democratico presso  il  Senato  della  Repubblica  e  la  Camera  dei
deputati,  in  persona  dei  capigruppo,  il  Movimento  Difesa   del
Cittadino,  in  persona  del  suo  Presidente  nazionale   e   legale
rappresentante,  il  WWF  Italia,  tutti  chiedendo   di   dichiarare
ammissibile il referendum. 
    6. - Nella camera di consiglio del 7 giugno 2011 sono intervenuti
l'avvocato Alessandro Pace per Di Pietro Antonio, De Filio  Gianluca,
Maruccio  Vincenzo  e  Parenti  Benedetta,  l'avvocato  dello   Stato
Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri e  gli
avvocati Gianluigi Pellegrino  per  il  Partito  Democratico,  per  i
Gruppi parlamentari del Partito Democratico presso  il  Senato  della
Repubblica e la Camera dei deputati e per  il  Movimento  Difesa  del
Cittadino e Stefano Crisci per Fare Ambiente -  Movimento  ecologista
europeo onlus. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il presente giudizio ha ad  oggetto  l'ammissibilita'  della
richiesta di referendum abrogativo, cosi' come modificata dalla Corte
Suprema di  cassazione,  Ufficio  centrale  per  il  referendum,  con
ordinanza  del  1°-3  giugno  2011,  la   quale   ha   disposto   «il
trasferimento della richiesta di abrogazione  referendaria  circa  le
disposizioni  gia'  individuate  come  "Norme  in  materia  di  nuove
centrali per la  produzione  di  energia  elettrica  nucleare"  sulle
disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 8,  d.l.  31/3/2011  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011 n. 75». 
    Le norme oggetto del quesito referendario dichiarato  ammissibile
da questa Corte con la sentenza n. 28 del 2011 sono  state,  infatti,
modificate da tale intervento legislativo. 
    L'art. 5 del decreto-legge 31 marzo  2011,  n.  34  (Disposizioni
urgenti in favore della cultura, in materia di  incroci  tra  settori
della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello  spettro
radioelettrico,  di  abrogazione  di   disposizioni   relative   alla
realizzazione di nuovi impianti  nucleari,  di  partecipazioni  della
Cassa  depositi  e  prestiti,  nonche'  per  gli  enti  del  Servizio
sanitario  nazionale  della   regione   Abruzzo),   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26  maggio  2011,  n.  75,  benche'  abbia
disposto  l'abrogazione  di  tutte  le  disposizioni  oggetto   della
originaria richiesta  referendaria  (commi  2-6),  ha  previsto,  tra
l'altro, che «al fine di acquisire  ulteriori  evidenze  scientifiche
[...] non si proced[a] alla definizione e attuazione del programma di
localizzazione, realizzazione ed esercizio nel  territorio  nazionale
di impianti di produzione di energia elettrica nucleare»  (comma  1),
disponendo che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
emanato all'esito del procedimento stabilito  da  detta  norma,  deve
essere fissata «la Strategia energetica nazionale, che  individua  le
priorita' e le misure necessarie al fine di  garantire  la  sicurezza
nella produzione di energia», tenendo «conto delle valutazioni»  pure
indicate dalla norma (comma 8). 
    L'Ufficio centrale per il referendum ha trasferito  la  richiesta
referendaria sui commi 1 ed 8 del richiamato art. 5, ritenendoli «non
suscettibili di produrre l'impedimento  del  corso  delle  operazioni
referendarie»,  poiche'  recano  una  disciplina   che   fa   «salva,
nell'immediato e contro la volonta' referendaria, una scelta  attuale
nuclearista  definendo  anche  le  articolazioni  e   gli   strumenti
attraverso i quali essa e', e resta, immediatamente operativa». 
    2. - In via preliminare, ed al fine di identificare l'ambito  del
giudizio riservato a  questa  Corte,  va  premesso  che,  secondo  la
sentenza  n.  68  del  1978,  qualora  nel  corso  del   procedimento
referendario  la  disciplina  oggetto  del  quesito  sia  modificata,
all'Ufficio  centrale  per  il   referendum   spetta   accertare   se
l'intenzione   del   legislatore   sia    diversa    rispetto    alla
regolamentazione precedente della  materia.  Qualora,  infatti,  tale
intenzione   rimanga   «fondamentalmente   identica,   malgrado    le
innovazioni formali o di dettaglio che siano  state  apportate  dalle
Camere, la corrispondente richiesta non puo' essere bloccata, perche'
diversamente la sovranita' del popolo (attivata da quella iniziativa)
verrebbe ridotta a mera  apparenza».  In  siffatta  ipotesi,  spetta,
quindi,  all'Ufficio  centrale  per  il  referendum  verificare   se,
nonostante  gli  effetti  abrogativi  della  nuova   disciplina,   la
consultazione popolare debba «svolgersi pur sempre»,  trasferendo  od
estendendo la richiesta alla  legislazione  successiva,  al  fine  di
evitare che sia violato l'art. 75 della Costituzione (sentenza n.  68
del 1978). 
    La giurisprudenza costituzionale ha, altresi', precisato che,  in
riferimento al  quesito  riformulato  dall'Ufficio  centrale  per  il
referendum, compete,  invece,  a  questa  Corte  verificare  che  non
sussistano eventuali ulteriori  ragioni  d'inammissibilita'  rispetto
all'art. 75 Cost. ed  ai  parametri  desumibili  dall'interpretazione
logico-sistematica della Costituzione (sentenze n. 70 del 1978, n. 48
del 1981, n. 137 del 1993). 
    3. - Cosi' delimitato l'ambito del presente giudizio, il  quesito
referendario, nella formulazione risultante dal trasferimento operato
dall'Ufficio  centrale,  rispetta  i  limiti  espressamente  indicati
dall'art.   75   della    Costituzione    o    comunque    desumibili
dall'ordinamento costituzionale. 
    3.1. - In particolare,  va  anzitutto  ribadito  il  giudizio  di
ammissibilita' espresso con la sentenza n. 28 del 2011, tenuto  conto
dell'identita' della materia oggetto della disciplina originaria e di
quella modificata. Anche l'attuale quesito, infatti, «non viola [...]
i limiti stabiliti  dall'art.  75,  secondo  comma,  Cost.  e  quelli
desumibili     dall'interpretazione     logico-sistematica      della
Costituzione», poiche' le disposizioni  legislative  delle  quali  si
chiede l'abrogazione, «non rientrano fra quelle per  le  quali  detta
norma esclude il ricorso all'istituto referendario.  In  particolare,
essa  non  si  pone  in  contrasto  con  obblighi  internazionali  e,
segnatamente, con il  Trattato  istitutivo  della  Comunita'  europea
dell'energia atomica (EURATOM), firmato a  Roma  il  25  marzo  1957,
ratificato in base alla legge 14 ottobre 1957, n. 1203». 
    Inoltre, il quesito e' connotato  da  una  matrice  razionalmente
unitaria e possiede i necessari requisiti di  chiarezza,  omogeneita'
ed univocita'. 
    Le disposizioni di cui si propone l'abrogazione (commi 1 ed 8 del
citato art. 5) risultano, infatti, a seguito della riformulazione del
quesito  da  parte  dell'Ufficio  centrale,  unite  da  una  medesima
finalita': quella  di  essere  strumentali  a  consentire,  sia  pure
all'esito di «ulteriori evidenze scientifiche» sui  profili  relativi
alla sicurezza nucleare e tenendo conto dello sviluppo tecnologico in
tale settore, di adottare una strategia energetica nazionale che  non
escluda espressamente l'utilizzazione di energia  nucleare,  cio'  in
contraddizione con  l'intento  perseguito  dall'originaria  richiesta
referendaria, in particolare attraverso l'abrogazione dell'art. 3 del
d.lgs. n. 31 del 2010. 
    Dunque, anche il quesito in esame mira a realizzare un effetto di
mera ablazione della nuova disciplina, in vista del chiaro ed univoco
risultato  normativo  di  non  consentire  l'inclusione  dell'energia
nucleare fra le  forme  di  produzione  energetica,  fermo  restando,
ovviamente,  che  spetta  al  legislatore  e  al  Governo,   ciascuno
nell'ambito delle proprie competenze,  di  fissare  le  modalita'  di
adozione  della  strategia   energetica   nazionale,   nel   rispetto
dell'esito della consultazione referendaria.