Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara ammissibile la richiesta di  referendum  popolare,  come
modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio  centrale  per  il
referendum del 1°-3 giugno 2011, per l'abrogazione dei commi 1  ed  8
dell'art. 5 del decreto-legge 31  marzo  2011,  n.  34  (Disposizioni
urgenti in favore della cultura, in materia di  incroci  tra  settori
della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello  spettro
radioelettrico,  di  abrogazione  di   disposizioni   relative   alla
realizzazione di nuovi impianti  nucleari,  di  partecipazioni  della
Cassa  depositi  e  prestiti,  nonche'  per  gli  enti  del  Servizio
sanitario  nazionale  della   regione   Abruzzo),   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2011. 
 
                       Il Presidente: Quaranta 
 
 
                        Il redattore: Tesauro 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria il 7 giugno 2011. 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti