Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum del 1°-3 giugno 2011, per l'abrogazione dei commi 1 ed 8 dell'art. 5 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche' per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2011. Il Presidente: Quaranta Il redattore: Tesauro Il cancelliere: Melatti Depositata in cancelleria il 7 giugno 2011. Il direttore della cancelleria: Melatti