P.Q.M. 
 
    Letto l'art. 23 della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  dichiara
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 81, commi 16, 17, 18, d.l. 25  giugno  2008,
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6  agosto  2008,  n.
133, per violazione degli  artt.  3,  23,  41,  53,  77,  117,  della
Costituzione; 
    Sospende il giudizio; 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Ordina alla Segreteria che la presente ordinanza  sia  notificata
alle Parti, al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata al
presidente del Senato della Repubblica ed al presidente della  Camera
dei deputati. 
        Reggio Emilia, addi' 26 marzo 2011 
 
                      Il presidente: Montanari