P.Q.M. Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 81, commi 16, 17, 18, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per violazione degli artt. 3, 23, 41, 53, 77, 117, della Costituzione; Sospende il giudizio; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina alla Segreteria che la presente ordinanza sia notificata alle Parti, al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata al presidente del Senato della Repubblica ed al presidente della Camera dei deputati. Reggio Emilia, addi' 26 marzo 2011 Il presidente: Montanari