P.Q.M. 
 
    Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11  marzo
1953, n. 87: 
    Solleva la questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
287, 1 comma, Dlgs. 209/2005, in relazione agli artt.  76,  77  e  24
della Costituzione, nella parte in cui prevede che  l'azione  per  il
risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli  e  dei
natanti, per i quali vi e'  obbligo  di  assicurazione,  puo'  essere
proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui
il danneggiato abbia chiesto  il  risarcimento  del  danno,  a  mezzo
raccomandata, all'impresa designata ed alla CONSAP cumulativamente; 
    Dispone l'immediata  trasmissione  degli  atti  del  procedimento
iscritto al R.G. n. 1841/2009 alla Corte Costituzionale affinche'  si
pronunzi sulla questione; 
    Per l'effetto, sospende il procedimento in corso e dispone che la
presente ordinanza sia notificata, a  cura  della  Cancelleria,  alle
parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei' Ministri,  nonche'
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
      Civitanova Marche, addi' 8 marzo 2011 
 
                         Il Giudice: Ascoli