P.Q.M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87: Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 287, 1 comma, Dlgs. 209/2005, in relazione agli artt. 76, 77 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi e' obbligo di assicurazione, puo' essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata ed alla CONSAP cumulativamente; Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 1841/2009 alla Corte Costituzionale affinche' si pronunzi sulla questione; Per l'effetto, sospende il procedimento in corso e dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Cancelleria, alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei' Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Civitanova Marche, addi' 8 marzo 2011 Il Giudice: Ascoli