P.Q.M. Visti l'art. 134 Cost., l'art. 1 legge cost. n. 1 del 1948 e l'art. 23 della legge n. 87 del 1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita': a) dell'art. 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276/2003, come modificato dall'art. 1, comma 911, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione all'art. 21, comma 1, del decreto-legge n. 5/2012, convertito in legge n. 35/2012, nella parte in cui prevede che la responsabilita' solidale dell'appaltante, in caso di omesso versamento da parte dell'appaltatore dei contributi previdenziali, comprenda anche il debito per le sanzioni civili o somme aggiuntive per violazione dell'art. 3 Cost.; b) dell'art. 36-bis, comma 7, della legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha modificato l'art. 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge n. 73 del 23 aprile 2002, in relazione all'art. 4 della legge n. 183 del 2010, nella parte in cui ha previsto, nel caso di impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, una sanzione civile, connessa all'omesso versamento dei contributi e premi riferita a ciascun lavoratore non inferiore ad € 3.000,00 indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata per violazione dell'art. 3 Cost.; sospende il giudizio e dispone, a cura della cancelleria, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza di remissione degli atti alla Corte costituzionale alle parti costituite ed al Presidente del Consiglio dei ministri; manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. Bologna, 28 maggio 2012 Il Giudice unico: Benassi