P.Q.M. 
 
    Visti l'art. 134 Cost., l'art. 1 legge cost.  n.  1  del  1948  e
l'art. 23 della legge n.  87  del  1953,  dichiara  rilevante  e  non
manifestamente infondata la questione di costituzionalita': 
    a) dell'art. 29, comma 2, del decreto  legislativo  n.  276/2003,
come modificato dall'art. 1, comma 911, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, in relazione all'art.  21,  comma  1,  del  decreto-legge  n.
5/2012, convertito in legge n. 35/2012, nella parte  in  cui  prevede
che la responsabilita' solidale dell'appaltante, in  caso  di  omesso
versamento da parte dell'appaltatore  dei  contributi  previdenziali,
comprenda anche il debito per le sanzioni civili o  somme  aggiuntive
per violazione dell'art. 3 Cost.; 
    b) dell'art. 36-bis, comma 7, della legge 4 agosto 2006, n.  248,
che ha modificato l'art. 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,
convertito in legge n. 73 del 23 aprile 2002, in relazione all'art. 4
della legge n. 183 del 2010, nella parte in cui ha previsto, nel caso
di impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture  o  da  altra
documentazione obbligatoria, una sanzione civile, connessa all'omesso
versamento dei contributi e premi riferita a ciascun  lavoratore  non
inferiore  ad  € 3.000,00  indipendentemente   dalla   durata   della
prestazione lavorativa accertata per violazione dell'art. 3 Cost.; 
    sospende  il  giudizio  e  dispone,  a  cura  della  cancelleria,
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
    manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza di remissione degli atti  alla  Corte  costituzionale  alle
parti costituite ed al Presidente del Consiglio dei ministri; 
    manda  alla  cancelleria  per  la  comunicazione  della  presente
ordinanza al Presidente del Senato della Repubblica e  al  Presidente
della Camera dei deputati. 
          Bologna, 28 maggio 2012 
 
                      Il Giudice unico: Benassi