P. Q. M. Disponendo la sospensione del giudizio e visti gli artt. 134 Cost.; 1 Legge Cost. 9 febbraio 1948, n. 1, 23 legge 11 marzo 1953, n. 87: dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 133, comma 1, lett. l), 134, comma 1, lett. c), e 135, comma 1, lett. c), d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 nonche' dell'art. 4, comma 1, n. 19), dell'Allegato n. 4 al medesimo decreto legislativo, nella parte in cui, in relazione alle sanzione inflitte dalla Banca d'Italia, hanno trasferito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative; ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; ordina che a cura della Segreteria della Sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2012. Il presidente: Bianchi L'estensore: Correale