P. Q. M. 
 
    Disponendo la sospensione del giudizio  e  visti  gli  artt.  134
Cost.; 1 Legge Cost. 9 febbraio 1948, n. 1, 23 legge 11  marzo  1953,
n. 87: 
        dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei  sensi
di cui in motivazione, la questione  di  legittimita'  costituzionale
degli artt. 133, comma 1, lett. l), 134, comma 1, lett.  c),  e  135,
comma 1, lett. c), d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 nonche' dell'art.  4,
comma 1, n. 19), dell'Allegato n. 4 al medesimo decreto  legislativo,
nella parte in cui, in relazione alle sanzione inflitte  dalla  Banca
d'Italia, hanno trasferito alla giurisdizione esclusiva  del  giudice
amministrativo le controversie relative; 
        ordina  l'immediata  trasmissione  degli  atti   alla   Corte
costituzionale; 
        ordina che a cura della Segreteria della Sezione la  presente
ordinanza sia notificata alle  parti  in  causa,  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri nonche' comunicata ai Presidenti della  Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Roma nella camera  di  consiglio  del  giorno  13
luglio 2012. 
 
                       Il presidente: Bianchi 
 
 
                                                L'estensore: Correale