P.Q.M. Impugna la legge regionale in epigrafe, violando l'art. 10, comma primo, piu' volte citato, la potesta' legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117 della Costituzione. Si conclude, pertanto, per l'accoglimento del presente ricorso con ogni conseguente statuizione. Si depositera' la legge impugnata e la relativa delibera del Consiglio dei Ministri. Roma, 9 aprile 2013 L'Avvocato dello Stato: Nunziata