P.Q.M. 
 
    Impugna la legge regionale in epigrafe, violando l'art. 10, comma
primo, piu' volte citato, la  potesta'  legislativa  esclusiva  dello
Stato ex art. 117 della Costituzione. 
    Si conclude, pertanto, per l'accoglimento  del  presente  ricorso
con ogni conseguente statuizione. 
    Si depositera' la legge impugnata  e  la  relativa  delibera  del
Consiglio dei Ministri. 
        Roma, 9 aprile 2013 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Nunziata