P.Q.M. a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 lei; I comma, del d.l. 20 giugno 2012, n. 79: in principalita' per contrasto con il principio costituzionale di ragionevolezza degli atti legislativi e, cosi' con l'art. 3, I comma, della Costituzione, e con le ulteriori previsioni costituzionali su cui lo stesso si fonda; in subordine per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. b) sospende il giudizio in corso; c) ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria del Tribunale amministrativo, a tutte le parti in causa e al presidente del Consiglio dei ministri, e che sia comunicata al presidente del Senato della Repubblica e al presidente della Camera dei deputati; d) dispone la trasmissione degli atti, a cura della stessa segreteria, alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio addi' 6 febbraio e 8 maggio 2013. Il Presidente, Estensore: Gabbricci