P.Q.M. 
 
    a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 6 lei; I comma, del d.l.  20
giugno 2012, n. 79: 
        in   principalita'   per   contrasto   con    il    principio
costituzionale di ragionevolezza degli atti legislativi e, cosi'  con
l'art. 3, I comma, della Costituzione, e con le ulteriori  previsioni
costituzionali su cui lo stesso si fonda; 
        in subordine per contrasto con gli artt. 3, 24  e  113  della
Costituzione. 
        b) sospende il giudizio in corso; 
        c) ordina che la presente ordinanza sia  notificata,  a  cura
della segreteria del Tribunale amministrativo, a tutte  le  parti  in
causa  e  al  presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  e  che  sia
comunicata al presidente del Senato della Repubblica e al  presidente
della Camera dei deputati; 
        d) dispone la trasmissione degli atti, a  cura  della  stessa
segreteria, alla Corte costituzionale. 
    Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio addi' 6 febbraio e
8 maggio 2013. 
 
                 Il Presidente, Estensore: Gabbricci