P.Q.M. 
 
    Voglia codesta  Ecc.ma  Corte  preliminarmente,  qualora  Codesta
Ecc.ma Corte lo ritenga, sollevare d'ufficio dinanzi a se'  questione
di legittimita' costituzionale in via incidentale delle  disposizioni
dell'art. 2,  commi  3  e  4  del  D.L.  6  giugno  2012,  n.  74  e,
conseguentemente, sospendere il presente giudizio. 
    Dichiarare, in accoglimento del presente ricorso, che non  spetta
allo Stato e per esso  al  Direttore  generale  delle  finanze  e  al
Ragioniere generale dello Stato il potere di sottrarre il gettito IVA
pari ad euro 1.169.273,25 (Cap.1203/1 da  destinarsi  al  Cap.1203/11
dello Stato) di cui alla nota del  Ministero  dell'Economia  e  delle
Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 26757
del  5.12.2012  e  di  cui  al  decreto  direttoriale  del  Ministero
dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
289 del 12 dicembre 2012 in violazione  degli  artt.36,  primo  comma
dello Statuto e 2, primo  comma,  delle  norme  di  attuazione  dello
Statuto di cui  al  DPR  1075/65  (norme  di  attuazione  in  materia
finanziaria) e del principio di leale collaborazione. 
    Pronunciare  di  conseguenza  l'annullamento   della   nota   del
Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria Generale dello Stato n. 26757 del 5.12.2012 e del  decreto
del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2012 nella parte in  cui  dispongono
nei confronti della Regione siciliana e in tal modo sottraggono  alla
medesima, con effetto dal l° gennaio 2012 e sino al dicembre 2012, il
gettito relativo all'IVA riscosso sul territorio della regione stessa
per complessivi euro  1.169.273,25  (Cap.  1203/1  da  destinarsi  al
Cap.1203/11  dello  Stato),  applicabile  all'aumento   dell'aliquota
dell'accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo  e  dell'aliquota
dell'accisa sul gasolio usato come carburante derivante dallo stesso. 
    Si deposita con il  presente  atto  la  deliberazione  di  Giunta
regionale di autorizzazione a ricorrere (doc. 2) oltre agli ulteriori
documenti indicati in ricorso. 
        Palermo-Roma, 31 gennaio 2013 
 
                      Gli Avv.ti Fiandaca-Valli