P.Q.M. 
 
    La Corte, letto l'art. 23 della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,
dichiara rilevante e non manifestamente  infondata  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 146, commi l e 2,  della  legge
16 febbraio 1913, n. 89, come sostituito  dall'art.  29  del  decreto
legislativo 10 agosto 2006, n. 249, in relazione  all'art.  76  della
Costituzione. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il presente giudizio. 
    Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa  ed  al  Procuratore  Generale  presso
questa Corte, nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri.
Ordina, altresi', che l'ordinanza venga  comunicata  dal  Cancelliere
anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio  della  sesta
Sezione civile in data 6 dicembre 2012. 
 
                     Il Presidente: Finocchiaro