P. Q. M. 
 
    Letto l'art. 23 della  legge  11  marzo  1953,  n.  81,  dichiara
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 146, commi 1 e 2, della  legge  16  febbraio
1913, n. 89, come sostituito dall'art. 29 del decreto legislativo  1°
agosto 2006, n. 249, in relazione all'art. 76 della Costituzione. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il presente giudizio. 
    Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa  ed  al  Procuratore  Generale  presso
questa Corte, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Ordina,  altresi',   che   l'ordinanza   venga   comunicata   dal
Cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Cosi' deciso in Roma, nella  camera  del  consiglio  della  Sesta
Sezione civile in data 6 dicembre 2012. 
 
                     Il Presidente: Finocchiaro