P. Q. M. Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 81, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 146, commi 1 e 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come sostituito dall'art. 29 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, in relazione all'art. 76 della Costituzione. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio. Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Procuratore Generale presso questa Corte, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri. Ordina, altresi', che l'ordinanza venga comunicata dal Cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma, nella camera del consiglio della Sesta Sezione civile in data 6 dicembre 2012. Il Presidente: Finocchiaro