P.Q.M. 
 
    -  dichiara  non  manifestamente  infondata   la   questione   di
legittimita' costituzionale del nono comma dell'art. 656  del  c.p.p.
per contrasto con gli articoli 3  e  27  della  Costituzione  laddove
stabilisce che la sospensione dell'esecuzione, anche qualora la  pena
detentiva non sia superiore a tre anni, non puo' essere disposta  nei
confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 624 del codice
penale, quando ricorrono due o piu' circostanze tra  quelle  indicate
dall'art. 625 dello stesso codice. 
    - dispone la sospensione dei presente procedimento e la immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
    - ordina che la presente ordinanza sia comunicata, a  cura  della
cancelleria,  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri   nonche'
comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e  della  Camera
dei deputati; 
    -  dispone  che,  a  cura  della  Cancelleria,   l'ordinanza   di
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle
parti in causa ed al Pubblico Ministero, nonche'  al  Presidente  dei
Consiglio dei ministri e comunicata anche  ai  Presidenti  delle  due
Camere , del Parlamento. 
        Firenze, 29 novembre 2012 
 
                         II giudice: Pezzuti