P.Q.M. - dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del nono comma dell'art. 656 del c.p.p. per contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione laddove stabilisce che la sospensione dell'esecuzione, anche qualora la pena detentiva non sia superiore a tre anni, non puo' essere disposta nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 624 del codice penale, quando ricorrono due o piu' circostanze tra quelle indicate dall'art. 625 dello stesso codice. - dispone la sospensione dei presente procedimento e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; - ordina che la presente ordinanza sia comunicata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; - dispone che, a cura della Cancelleria, l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa ed al Pubblico Ministero, nonche' al Presidente dei Consiglio dei ministri e comunicata anche ai Presidenti delle due Camere , del Parlamento. Firenze, 29 novembre 2012 II giudice: Pezzuti