P.Q.M. 
 
    Visti  gli  artt.  134  della   Costituzione;   1   della   legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11  marzo  1953,
n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per  contrasto
con gli articoli 2,  3  e  53  della  Costituzione  la  questione  di
legittimita'  costituzionale  del  comma  22-bis  dell'art.  18,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come  successivamente  modificato
dall'art. 24, comma 31-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,
la  cui  vigenza  e'  stata  solo  ribadita,  senza  nulla  innovare,
dall'art. 2, comma 1, del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 
    Ordina  la  immediata  trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale, con gli atti e con la  prova  delle  notificazioni  e
delle comunicazioni prescritte nell'art.  23  della  legge  11  marzo
1953,  n.  87  (ex  artt.  l  e  2  del   regolamento   della   Corte
costituzionale 16 marzo 1956), con sospensione del  giudizio  per  la
fattispecie oggetto della presente rimessione. 
    Ordina che, a cura della segreteria della  Sezione,  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in  causa  e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai  Presidenti  delle  due
Camere del Parlamento. 
 
        Cosi' deciso in Roma,  nell'udienza  pubblica  del  giorno  8
marzo 2013. 
 
                          Il Giudice: Torri