P.Q.M. 
 
    Ricorre alla Ecc.ma  Corte  costituzionale  affinche'  la  stessa
voglia dichiarare - in accoglimento  delle  suesposte  censure  -  la
illegittitnita' costituzionale  dei  seguenti  articoli  della  Legge
Regionale 8 aprile 2013, n. 8, recante "Assestamento del bilancio  di
previsione per l'anno  finanziario  2013,  modifiche  a  disposizioni
legislative e variazioni al bilancio di previsione  per  il  triennio
2013/2015", pubblicata sul B.U.R. Valle d'Aosta n. 17 del  23  aprile
2013: 
        - articolo 6 ("Modificazioni alla legge  regionale  4  agosto
2009, n. 9"), comma 1; 
        - articolo 26 ("Modificazione alla legge regionale 3  gennaio
2006, n. 1"), comma 1; 
        - articolo 28 ("Gestione comunale associata  delle  procedure
di gara"), comma 1; 
    per contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lett. e), l)  ed
m), Cost; con gli articoli 2  e  3  dello  Statuto  speciale  per  la
Regione Valle d'Aosta (Legge cost n.  4/1948);  con  l'articolo  117,
terzo comma, Cost e con l'articolo 10 della Legge  cost.  n.  3/2001;
per le ragioni e nei  termini  dettagliati  nel  corpo  del  presente
ricorso. 
    Si deposita la seguente documentazione: 
        1) copia autentica dell'estratto del  verbale  relativo  alla
deliberazione del Consiglio dei  Ministri  del  6  giugno  2013,  con
allegata relazione; 
        2) copia della Legge Regionale Valle d'Aosta 8  aprile  2013,
n. 8, recante "Assestamento del bilancio  di  previsione  per  l'anno
finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative  e  variazioni
al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015", pubblicata  sul
B.U.R. Valle d'Aosta n. 17 del 23 aprile 2013. 
          Roma, 13 giugno 2013 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Caselli