P. Q. M. Il Giudice di Pace di Milano, Visto l'art. 23 della Legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara, d'ufficio, «non manifestamente infondata» e «rilevante» per quanto in motivazione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51 cod. proc. civ. - nella parte in cui detto articolo non prevede che il giudice di pace, che ritiene di non poter essere o di non poter apparire obiettivo e imparziale a causa del sistema retributivo fondato sul cottimo, possa astenersi anche senza autorizzazione del capo dell'ufficio - in relazione all'art. 111, comma 2, (imparzialita' del giudice), all'art. 54, comma 2, (modalita' di svolgimento delle funzioni pubbliche), e all'art. 3 (ragionevolezza) della Costituzione. Ordina che gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della Cancelleria alle parti nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere. Milano, 22 ottobre 2012 Il Giudice di Pace: Piscitello