P. Q. M. 
 
    Il Giudice di Pace di Milano, 
    Visto l'art. 23 della Legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara, d'ufficio, «non manifestamente infondata» e «rilevante»
per quanto in motivazione la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 51 cod. proc. civ. - nella parte in cui detto articolo  non
prevede che il giudice di pace, che ritiene di non poter essere o  di
non poter  apparire  obiettivo  e  imparziale  a  causa  del  sistema
retributivo  fondato  sul  cottimo,  possa  astenersi   anche   senza
autorizzazione del capo dell'ufficio -  in  relazione  all'art.  111,
comma  2,  (imparzialita'  del  giudice),  all'art.  54,   comma   2,
(modalita' di svolgimento delle funzioni  pubbliche),  e  all'art.  3
(ragionevolezza) della Costituzione. 
    Ordina che gli atti siano trasmessi alla Corte  costituzionale  e
sospende il giudizio in corso; 
    Dispone che la presente ordinanza sia  notificata  a  cura  della
Cancelleria alle  parti  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere. 
        Milano, 22 ottobre 2012 
 
                   Il Giudice di Pace: Piscitello