P. Q. M. 
 
    Letti gli artt. 134 e  137  della  Costituzione,  I  della  legge
costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n.
87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente  infondata  la  sollevata
questione di legittimita' costituzionale e per l'effetto rimette  gli
atti del procedimento alla Corte costituzionale per  giudicare  della
violazione degli artt. 3, 24, 102, 111 e 117  della  Costituzione  in
relazione al disposto di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre  2011
n. 218 
    Dispone la sospensione del procedimento. 
    Ordina che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti e al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
nonche' comunicata al Presidente del Senato  e  al  Presidente  della
Camera  dei  Deputati  e   all'esito   sia   trasmessa   alla   Corte
costituzionale insieme al fascicolo processuale e con la prova  delle
avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni. 
    Cosi' deciso in Benevento il 26 giugno 2012 
 
                        Il Giudice: Loffredo