P. Q. M. Letti gli artt. 134 e 137 della Costituzione, I della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la sollevata questione di legittimita' costituzionale e per l'effetto rimette gli atti del procedimento alla Corte costituzionale per giudicare della violazione degli artt. 3, 24, 102, 111 e 117 della Costituzione in relazione al disposto di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 2011 n. 218 Dispone la sospensione del procedimento. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' comunicata al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei Deputati e all'esito sia trasmessa alla Corte costituzionale insieme al fascicolo processuale e con la prova delle avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni. Cosi' deciso in Benevento il 26 giugno 2012 Il Giudice: Loffredo