P.Q.M. Chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, di procedere - in relazione all'esercizio finanziario 2012 ed in asserita applicazione del d. 1. n. 174 del 2012 - ad esprimere osservazioni sui rendiconti dei Gruppi consiliari, chiedere integrazioni documentali, assegnando ristretti termini, rendere una comunicazione di cd regolarizzazione, esercitando un controllo sulle singole spese in base a in base a criteri di propria statuizione, dichiarare la non regolarita' dei predetti rendiconti, con conseguente annullamento delle deliberazioni citate in epigrafe, in quanto esse rivendicano o addirittura esercitano in relazione al 2012 l'asserita competenza a tali attivita'. Si depositano i seguenti documenti: 1) Deliberazione della Corte dei conti Sez. aut. del 3 aprile 2013 n.12/2013. 2) Deliberazione della Corte dei conti Sez. aut. del 5 luglio 2013 n.15/2013. 3) Deliberazione Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna n.234/2013 in data 12 giugno 2013. 4) Deliberazione Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna n. 249/2013 in data 10 luglio 2013. 5) Deliberazione Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna n. 248/2013 in data 2 luglio 2013. 6) Deliberazione Giunta regionale n. 1087 del 2 agosto 2013 di autorizzazione a promuovere il conflitto. Padova - Bologna - Roma, 5 agosto 2013 Prof. Avv. Falcon - Prof. Avv. Mastragostino - Avv. Manzi