P.Q.M. 
 
    Chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia  dichiarare
che non spetta allo Stato, e  per  esso  alla  Corte  dei  conti,  di
procedere  -  in  relazione  all'esercizio  finanziario  2012  ed  in
asserita applicazione del d. 1.  n.  174  del  2012  -  ad  esprimere
osservazioni  sui  rendiconti   dei   Gruppi   consiliari,   chiedere
integrazioni documentali, assegnando ristretti termini,  rendere  una
comunicazione di cd regolarizzazione, esercitando un controllo  sulle
singole spese in base a in base a  criteri  di  propria  statuizione,
dichiarare  la  non  regolarita'   dei   predetti   rendiconti,   con
conseguente annullamento delle deliberazioni citate in  epigrafe,  in
quanto esse rivendicano o addirittura esercitano in relazione al 2012
l'asserita competenza a tali attivita'. 
    Si depositano i seguenti documenti: 
        1) Deliberazione della Corte dei conti Sez. aut. del 3 aprile
2013 n.12/2013. 
        2) Deliberazione della Corte dei conti Sez. aut. del 5 luglio
2013 n.15/2013. 
        3)  Deliberazione  Corte  dei  conti,  Sezione  regionale  di
controllo per l'Emilia Romagna n.234/2013 in data 12 giugno 2013. 
        4)  Deliberazione  Corte  dei  conti,  Sezione  regionale  di
controllo per l'Emilia Romagna n. 249/2013 in data 10 luglio 2013. 
        5)  Deliberazione  Corte  dei  conti,  Sezione  regionale  di
controllo per l'Emilia Romagna n. 248/2013 in data 2 luglio 2013. 
        6) Deliberazione Giunta regionale n. 1087 del 2  agosto  2013
di autorizzazione a promuovere il conflitto. 
          Padova - Bologna - Roma, 5 agosto 2013 
 
      Prof. Avv. Falcon - Prof. Avv. Mastragostino - Avv. Manzi