P.Q.M. 
 
    Visti l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23  della  legge  11
marzo 1953, n. 87; 
    Ritenuta la rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  135,  comma  1,
lett. q-quater e dell'art. 14 c.p.a., per violazione degli  artt.  3,
25, 125, 24 e 111 Cost., nonche' degli arti. 13, nella parte  in  cui
qualifica inderogabile  la  competenza  territoriale,  14,  15  e  16
c.p.a., per violazione dell'art. 76 Cost., dispone la sospensione del
presente  giudizio  e  la  trasmissione   degli   atti   alla   Corte
Costituzionale; 
    Ordina che la presente ordinanza sia  notificata,  a  cura  della
Segreteria del Tribunale amministrativo, a tutte le parti in causa ed
al Presidente del Consiglio dei ministri  e  che  sia  comunicata  al
Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della  Camera
dei deputati; 
    Dispone la immediata trasmissione degli atti, a cura della stessa
Segreteria, alla Corte costituzionale. 
 
      Cosi' deciso in Reggio Calabria nella camera di  consiglio  del
giorno 27 febbraio 2013 e del giorno 22 maggio 2013. 
 
                        Il Presidente: Leotta 
 
 
                                               L'estensore: Criscenti