P.Q.M. Visti l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 135, comma 1, lett. q-quater e dell'art. 14 c.p.a., per violazione degli artt. 3, 25, 125, 24 e 111 Cost., nonche' degli arti. 13, nella parte in cui qualifica inderogabile la competenza territoriale, 14, 15 e 16 c.p.a., per violazione dell'art. 76 Cost., dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria del Tribunale amministrativo, a tutte le parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati; Dispone la immediata trasmissione degli atti, a cura della stessa Segreteria, alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2013 e del giorno 22 maggio 2013. Il Presidente: Leotta L'estensore: Criscenti