P.Q.M. Visti gli articoli 1 L. Cost. 9 febbraio 1948 e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-ter d.lgs.. 74/2000 (Omesso versamento di IVA), limitatamente ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011 - nella parte in cui, richiamando la disposizione di cui all'art. 10-bis d.lgs. 74/2000 e, in particolare, i limiti previsti, sanziona (con la reclusione da sei mesi a due anni) l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, per un ammontare superiore, per ciascun periodo di imposta, ad € 50.000,00 e sino all'importo, pari ad € 77.468,53 previsto dall'art. 5, comma 1, d.lgs 74/2000 (Omessa dichiarazione), nella versione vigente sino alla modifica apportata dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lett. f) del D.L.13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 138 ed ancora applicabile ai fatti commessi fino al 17 settembre 2011 per violazione del principio di eguaglianza-ragionevolezza di cui all' art. 3 Cost. Sospende il processo in corso. Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale a cura della cancelleria. Ordina la notificazione a cura della cancelleria della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri. Ordina la comunicazione a cura della cancelleria della presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Della presente ordinanza e' stata data lettura alle parti del procedimento alla pubblica udienza odierna. Bologna, addi' 13 giugno 2013 Il G.O.T: Balestrieri