P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 1 L. Cost. 9 febbraio 1948 e 23 legge 11 marzo
1953 n. 87,  solleva  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art.  10-ter  d.lgs..  74/2000  (Omesso  versamento   di   IVA),
limitatamente ai fatti commessi sino al 17  settembre  2011  -  nella
parte in cui, richiamando la  disposizione  di  cui  all'art.  10-bis
d.lgs. 74/2000 e, in particolare, i limiti previsti, sanziona (con la
reclusione da sei mesi a due anni) l'omesso  versamento  dell'imposta
sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale,  entro
il termine per il versamento  dell'acconto  relativo  al  periodo  di
imposta successivo, per un ammontare superiore, per  ciascun  periodo
di imposta, ad € 50.000,00 e sino all'importo, pari ad   €  77.468,53
previsto dall'art. 5, comma 1, d.lgs 74/2000 (Omessa  dichiarazione),
nella versione vigente sino  alla  modifica  apportata  dall'art.  2,
comma 36-vicies semel, lett.  f)  del  D.L.13  agosto  2011,  n.  138
convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 138 ed
ancora applicabile ai fatti commessi fino al 17  settembre  2011  per
violazione del principio di eguaglianza-ragionevolezza  di  cui  all'
art. 3 Cost. 
    Sospende il processo in corso. 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale a cura della cancelleria. 
    Ordina la notificazione a cura della cancelleria  della  presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Ordina la comunicazione a cura della cancelleria  della  presente
ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Della presente ordinanza e' stata data  lettura  alle  parti  del
procedimento alla pubblica udienza odierna. 
 
        Bologna, addi' 13 giugno 2013 
 
                        Il G.O.T: Balestrieri