P.Q.M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale respinta ogni avversa istanza, eccezione e difesa, Ritenere e dichiarare l'illegittimita' costituzionale del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con riferimento alle seguenti disposizioni: comma 1, alinea e lett. a) dell'art. 61, ove applicabile ricomprendendo nell'aumento di gettito, derivante dalle misure previste dagli articoli 5, comma 1, e 55, da utilizzare a copertura degli oneri derivanti allo Stato per effetto delle disposizioni indicate nell'alinea, anche la parte relativa a tributi riscossi in Sicilia e quindi di spettanza della Regione, per violazione degli artt. 36 e 37 dello Statuto nonche' delle norme di attuazione in materia finanziaria di cui al D.P.R. n. 1074 del 1965 e in particolare dell'art 2; comma 2 dell'art. 5, ove applicabile ricomprendendo nelle maggiori entrate come ivi previste e destinate anche la parte relativa a tributi riscossi in Sicilia e quindi di spettanza della Regione, per violazione degli artt. 36 e 37 dello Statuto nonche' delle norme di attuazione in materia finanziaria di cui al D.P.R. n. 1074 del 1965 e in particolare dell'art. 2; le suindicate norme in combinato disposto ove, per effetto del medesimo, non risulti salvaguardata la spettanza alla Regione delle maggiori entrate riscosse nel suo territorio per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 1, e 55, sempre per violazione degli artt. 36 e 37 dello Statuto nonche' delle norme di attuazione in materia finanziaria di cui al D.P.R. n. 1074 del 1965 e in particolare dell'art. 2; l'art. 85, comma 1, ove applicabile ricomprendendo fino all'anno 2024 nella quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, destinate a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai Capi I e II del titolo III, anche la parte di gettito riscossa in Sicilia e percio' spettante alla Regione a partire dal periodo successivo a quello di cinque anni stabilito dal citato art. 28, comma 2, per violazione dell'art. 36 dello Statuto nonche' delle norme di attuazione in materia finanziaria di cui al D.P.R. n. 1074 del 1965 e in particolare dell'art. 2. Si allegano: 1. delibera di Giunta di autorizzazione a ricorrere; 2. relazione tecnica. Palermo - Roma, 16 ottobre 2013 Avv. Fiandaca - avv. Valli