P.Q.M. 
 
    Voglia  l'ecc.ma  Corte  costituzionale  respinta  ogni   avversa
istanza, eccezione e difesa, 
    Ritenere e dichiarare l'illegittimita' costituzionale del d.l. 21
giugno 2013, n. 69, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
con riferimento alle seguenti disposizioni: 
        comma 1, alinea e lett.  a)  dell'art.  61,  ove  applicabile
ricomprendendo  nell'aumento  di  gettito,  derivante  dalle   misure
previste dagli articoli 5, comma 1, e 55, da utilizzare  a  copertura
degli oneri derivanti  allo  Stato  per  effetto  delle  disposizioni
indicate nell'alinea, anche la parte relativa a tributi  riscossi  in
Sicilia e quindi di spettanza della  Regione,  per  violazione  degli
artt. 36 e 37 dello Statuto nonche'  delle  norme  di  attuazione  in
materia  finanziaria  di  cui  al  D.P.R.  n.  1074  del  1965  e  in
particolare dell'art 2; 
        comma 2 dell'art. 5,  ove  applicabile  ricomprendendo  nelle
maggiori entrate  come  ivi  previste  e  destinate  anche  la  parte
relativa a tributi riscossi in Sicilia e quindi  di  spettanza  della
Regione, per violazione degli artt. 36 e  37  dello  Statuto  nonche'
delle norme di attuazione in materia finanziaria di cui al D.P.R.  n.
1074 del 1965 e in particolare dell'art. 2; 
        le suindicate norme in combinato disposto  ove,  per  effetto
del medesimo, non risulti salvaguardata  la  spettanza  alla  Regione
delle maggiori entrate riscosse nel suo territorio per effetto  delle
disposizioni di cui agli articoli  5,  comma  1,  e  55,  sempre  per
violazione degli artt. 36 e 37 dello Statuto nonche' delle  norme  di
attuazione in materia finanziaria di cui al D.P.R. n. 1074 del 1965 e
in particolare dell'art. 2; 
        l'art. 85,  comma  1,  ove  applicabile  ricomprendendo  fino
all'anno 2024 nella quota  parte  delle  maggiori  entrate  derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui  all'art.  28,  comma  2,
della legge 12 novembre 2011, n. 183,  destinate  a  copertura  degli
oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai Capi I
e II del titolo III, anche la parte di gettito riscossa in Sicilia  e
percio' spettante alla Regione a partire  dal  periodo  successivo  a
quello di cinque anni stabilito dal citato  art.  28,  comma  2,  per
violazione  dell'art.  36  dello  Statuto  nonche'  delle  norme   di
attuazione in materia finanziaria di cui al D.P.R. n. 1074 del 1965 e
in particolare dell'art. 2. 
    Si allegano: 
        1. delibera di Giunta di autorizzazione a ricorrere; 
        2. relazione tecnica. 
          Palermo - Roma, 16 ottobre 2013 
 
                     Avv. Fiandaca - avv. Valli