P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 625-bis cod. proc. pen. nella parte in cui non consente alla persona indagata di attivare la procedura di correzione dell'errore materiale o di fatto commesso dalla Corte suprema di cassazione decidendo nel procedimento «de libertate», avendo riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, comma 1, Costituzione. Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Manda alla cancelleria per la notificazione dell'ordinanza alle parti, al Procuratore generale, alla Presidenza dei Consiglio dei ministri, nonche' ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma, il 26 settembre 2013 Il Presidente: Teresi Il consigliere estensore: Marini