P. Q. M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 625-bis cod. proc.  pen.  nella
parte in cui non  consente  alla  persona  indagata  di  attivare  la
procedura di correzione dell'errore materiale  o  di  fatto  commesso
dalla Corte suprema di  cassazione  decidendo  nel  procedimento  «de
libertate», avendo riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, comma  1,
Costituzione. Sospende il giudizio e dispone  la  trasmissione  degli
atti  alla  Corte  costituzionale.  Manda  alla  cancelleria  per  la
notificazione dell'ordinanza alle  parti,  al  Procuratore  generale,
alla Presidenza dei Consiglio dei  ministri,  nonche'  ai  Presidenti
delle due Camere del Parlamento. 
 
        Cosi' deciso in Roma, il 26 settembre 2013 
 
                        Il Presidente: Teresi 
 
 
                                     Il consigliere estensore: Marini