P.Q.M. 
 
    Visti gli artt. 134 Cost. e 23 L. 11.3.1953, n. 87; 
    Ritenuta  non  manifestamente  infondata  e  rilevante,  per   la
decisione  del  presente  giudizio,  la  questione  di   legittimita'
costituzionale dell'art. 139, comma 1,  3,  6  per  violazione  degli
artt. 2, 3, 24, 32, 76, 117 della Costituzione nei termini e  per  le
ragioni di cui in motivazione; 
    Rimette in istruttoria; 
    Dispone la sospensione del procedimento in corso; 
    Ordina la notificazione della presente ordinanza  ai  procuratori
delle  parti  e  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  la
comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei Deputati  e
del Senato; 
    Ordina la trasmissione dell'ordinanza alla  Corte  costituzionale
insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle  notificazioni
e delle comunicazioni prescritte. 
      Recanati, 3 maggio 2013 
 
                Il giudice di pace: di Renzo Mannino