P.Q.M. Visti gli artt. 134 Cost. e 23 L. 11.3.1953, n. 87; Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante, per la decisione del presente giudizio, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 139, comma 1, 3, 6 per violazione degli artt. 2, 3, 24, 32, 76, 117 della Costituzione nei termini e per le ragioni di cui in motivazione; Rimette in istruttoria; Dispone la sospensione del procedimento in corso; Ordina la notificazione della presente ordinanza ai procuratori delle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato; Ordina la trasmissione dell'ordinanza alla Corte costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte. Recanati, 3 maggio 2013 Il giudice di pace: di Renzo Mannino