Ricorso  della  Provincia  Autonoma   di   Trento   (cod.   fisc.
00337460224), in  persona  del  Presidente  pro  tempore  Ugo  Rossi,
autorizzato dalla deliberazione della Giunta provinciale n.  361  del
14 marzo 2014 (doc. 1), rappresentata e  difesa  -  come  da  procura
speciale n. 28008 di rep. del 21 marzo 2014 (doc. 2) rogata dal doti.
Tommaso Sussarellu. Ufficiale rogante  della  Provincia  -  dall'avv.
prof Giandomenico Falcon (cod.  fisc.  FLCGDM45C06L736E)  di  Padova,
dall'avv.   Nicolo'   Pedrazzoli   (cod.   fisc.    PDRNCL56R01G428C)
dell'Avvocatura della Provincia di Trento  e  dall'avv.  Luigi  Manzi
(cod. fisc. MNZLGU34E15H50IY) di Roma. con domicilio eletto  in  Roma
nello studio di questi in via Confalonieri, n. 5; 
    Contro  la  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   per   la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma  8,
del decreto-legge 30 novembre  2013.  n.  133,  recante  Disposizioni
urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili  pubblici  e  la
Banca l'Italia, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio
2014, n. 5, pubblicata nella Gazz. Uff. 29 gennaio 2014. n. 23. S.O.. 
    Per violazione: 
        - degli articoli 103. 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n.
670  (Statuto  speciale),  nonche'   delle   correlative   norme   di
attuazione; 
        - del titolo VI dello Statuto speciale, in particolare  degli
articoli 75, 79, 80 e  81,  e  delle  relative  norme  di  attuazione
(decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, in  particolare  articoli
9, 10, 10-bis, nonche' 17, 18 e 19); 
        - del principio di ragionevolezza. 
 
                                Fatto 
 
    La presente impugnazione e' rivolta avverso una  specifica  norma
del decreto- legge 30 novembre 2013,  n.  133,  recante  Disposizioni
urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili  pubblici  e  la
Banca d'Italia 
    Si tratta dell'art. 1. comma 8, che stabilisce quanto segue: 
        "Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia
Giulia e Valle d'Aosta e delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia  di  finanza
locale, la compensazione del minor  gettito  dell'imposta  municipale
propria derivante dalla disposizione recata dal comma 1 del  presente
articolo avviene attraverso un minor  accantonamento,  per  l'importo
complessivo di euro 86.108.824,15 di cui all'allegato A  al  presente
decreto,  a  valere  sulle  quote  di  compartecipazione  ai  tributi
erariali, ai sensi  dell'art.  13,  comma  17,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214". 
    L'art. 1, co. 1, d.l. 133/2013 causa il "minor gettito" ricordato
al comma 8  in  quanto  esso  conferma  anche  per  la  seconda  rata
l'esenzione dall'Imu gia' prevista, per la  prima  rata,  per  alcune
tipologie di immobili, fra i  quali:  l'abitazione  principale  e  le
relative  pertinenze,  esclusi  i   fabbricati   classificati   nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (v. l'art. 1, co. l, lett. a) d.l.
54/2013); la casa coniugale assegnata al coniuge nelle separazioni  e
nei divorzi (v. l'art. 4, co. 12-quinquies, d.l. 16/2012); i  terreni
agricoli, nonche' quelli non coltivati, di cui all'art.  13,  co.  5,
d.l. 201/2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti  e  dagli
imprenditori  agricoli  professionali   iscritti   nella   previdenza
agricola; i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.  13,
co. 8, d.l. 201/2011. 
    L'art.  1,  co.  3,  affronta  in  generale  il  problema   della
compensazione del minor gettito derivante  da  tale  disposizione,  e
dispone che, "al fine di assicurare ai comuni il  ristoro  del  minor
gettito   dell'imposta   municipale   propria...,   derivante   dalla
disposizione recata dal comma 1 del presente articolo,  e'  stanziato
un aumento di risorse di euro 2.164.048.210,99 per  l'anno  2013,  di
cui euro 2.076.989.249,53 riferiti ai comuni delle Regioni a  statuto
ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna  ed  euro
87.058.961,46 riferiti ai comuni delle  regioni  a  statuto  speciale
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano". 
    Il comma 4 aggiunge che "una quota delle risorse di cui al  comma
3,  pari  a  euro  1.729.412.036,11  e'  attribuita   dal   Ministero
dell'interno  limitatamente  ai  comuni  delle  Regioni   a   statuto
ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, entro il
20 dicembre 2013, nella misura risultante dall'allegato A al presente
decreto,  pari  alla  meta'  dell'ammontare  determinato   applicando
l'aliquota e la detrazione di base previste dalle norme  statali  per
ciascuna tipologia di  immobile  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo". 
    Il comma 6 regola  l'attribuzione  del  "contributo  compensativo
nell'importo complessivo  di  euro  348.527.350,73  risultante  dalla
differenza tra le risorse di cui al comma 3 e quelle  distribuite  ai
sensi dei commi 4". 
    Dunque,  mentre  ai  commi  3,  4  e  6  l'art. 1   prevede   uno
stanziamento apposito di risorse (superiori a 2  miliardi  di  euro),
che vengono direttamente attribuite  dal  Ministero  dell'interno  ai
comuni delle Regioni ordinarie, della Sicilia e  della  Sardegna,  al
fine di compensare il minor gettito Imu derivante dall'art. 1, co. 1,
per quanto riguarda i comuni delle regioni Friuli  Venezia  Giulia  e
Valle d'Aosta, nonche' delle province autonome di Trento e di Bolzano
(cioe' delle autonomie speciali  cui  "la  legge"  -  in  realta'  lo
Statuto speciale -  attribuisce  competenza  in  materia  di  finanza
locale), si dispone (comma 8) che "la compensazione del minor gettito
dell'imposta municipale propria derivante dalla  disposizione  recata
dal  comma 1  del  presente  articolo  avviene  attraverso  un  minor
accantonamento, per l'importo complessivo di  euro  86.108.824,15  di
cui all'allegato A al presente  decreto,  a  valere  sulle  quote  di
compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'art.  13,  comma
17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201". 
    In altre parole, per le  comunita'  regionali  e  provinciali  in
questione la "compensazione" non avviene attraverso la corresponsione
di risorse, ma attraverso una "minore sottrazione", che l'allegato  A
quantifica, per la Provincia  di  Trento,  in  € 13.231.323,36.  Tale
comma 8 dell'art. 1 forma oggetto della presente impugnazione, per le
ragioni che verranno esposte di seguito nella parte in Diritto, e che
si collegano all'impugnazione gia' proposta  dalla  stessa  Provincia
autonoma avverso l'art. 13, comma 17, del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201 (ricorso 34/2012), avverso l'art. 1, co. 380, lett.  h),
l. 228/2012 (ricorso 35/2013), avverso  l'art.  3,  co.  2-bis,  d.l.
102/2013 (ricorso 3/2014) e avverso l'art. 1, co.  711,  l.  147/2013
(ricorso 14/2014). Esso appare costituzionalmente illegittimo per  le
seguenti ragioni di 
 
                               Diritto 
 
    Come esposto in narrativa, l'art. 1  del  decreto-legge  133/2013
abolisce la seconda rata  dell'Imu  in  relazione  a  certi  immobili
(comma 1) e, nei commi seguenti,  detta  norme  rivolte  a  temperare
l'impatto di tale abolizione sulle finanze locali. 
    A questo fine, esso individua due distinti meccanismi. Per quanto
riguarda i comuni delle Regioni a statuto ordinario della  Sicilia  e
della Sardegna l'art. l, commi 3, 4 e  6,  determina  con  precisione
l'ammontare del contributo (comma 3) e ne prevede la ripartizione  in
favore dei Comuni (commi 4 e 6). 
    Per quanto riguarda i comuni delle regioni Friuli Venezia  Giulia
e Valle d'Aosta, nonche' delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano (cioe' delle autonomie speciali cui "la legge" -  in  realta'
lo Statuto speciale - attribuisce competenza in  materia  di  finanza
locale), si dispone (comma 8) che "la compensazione del minor gettito
dell'imposta municipale propria derivante dalla  disposizione  recata
dal comma  l  del  presente  articolo  avviene  attraverso  un  minor
accantonamento, per l'importo complessivo di  euro  86.108.824,15  di
cui all'allegato A al presente  decreto,  a  valere  sulle  quote  di
compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'art.  13,  comma
17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201". 
    Converra' ricordare che l'"accantonamento" previsto dall'art. 13,
comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, altro non e' che
il meccanismo attraverso il quale  lo  Stato  ha  ritenuto  di  poter
acquisire dalle autonomie speciali aventi competenza  in  materia  di
finanza locale il maggior gettito determinato dallo stesso  art.  13,
rispetto alle entrate che affluivano ai  comuni  della  Provincia  di
Trento in base alle norme previgenti. Infatti,  il  comma  17,  terzo
periodo, dispone che "con le procedure previste  dall'art.  27  della
legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e  Valle
d'Aosta, nonche'  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
assicurano il recupero  al  bilancio  statale  del  predetto  maggior
gettito  stimato  dei  comuni  ricadenti  nel  proprio   territorio".
Tuttavia, il richiamo alle procedure collaborative di cui alle  norme
di attuazione e' subito  smentito  dal  periodo  seguente,  il  quale
precisa che, "fino all'emanazione delle norme di  attuazione  di  cui
allo stesso art. 27, a valere sulle  quote  di  compartecipazione  ai
tributi erariali, e' accantonato un importo pari al  maggior  gettito
stimato di cui al precedente periodo" (enfasi  aggiunta).  Il  quinto
periodo provvede poi a quantificare gli oneri del "recupero" a carico
della autonomie speciali. 
    Cosi' stando le cose, la disposizione qui contestata, al fine  di
"compensare" i comuni della diminuzione  del  gettito  IMU  derivante
dall'art. 1, co. 1, compie l'operazione inversa, disponendo - appunto
- un "minor accantonamento". 
    Nell'intento  del  legislatore,  dunque,   si   tratta   di   una
disposizione favorevole  alle  Province  autonome,  e  la  ricorrente
Provincia ovviamente non la contesta nella parte in  cui  -  supposto
legittimo  l'onere  determinato  dall'art.  13,  comma  17,   ed   in
particolare supposto legittimo il  meccanismo  dell'accantonamento  -
tale onere con il connesso  meccanismo  risulti  diminuito  in  forza
della nuova disposizione. 
    Vi sono tuttavia altre ragioni di censura, che vengono di seguito
esposte. 
    In primo luogo, la ricorrente Provincia ha impugnato con apposito
ricorso diverse disposizioni del d.l. n. 201 del 2011,  contestandone
la legittimita' costituzionale. Tale ricorso e' tuttora pendente, con
il n. 34/2012 (la discussione e' stata fissata per  l'udienza  dell'8
aprile 2014). Di  esso  e'  opportuno  riportare  la  parte  relativa
all'art. 13, co. 17: 
        "l'Imu sostituisce - oltre all'ICI, gia' destinata ai  Comuni
- imposte destinate alla Provincia in base allo Statuto: o  per  nove
declini, come l'Irpef relativa ai redditi fondiari degli immobili non
locati  (art.  75  Statuto)  o  interamente,  come   le   addizionali
provinciale e comunale relative ai redditi  fondiari  degli  immobili
non locati: va infatti ricordato che, in base all'art. 80, co.  1-ter
St., le addizionali altrimenti comunali spettano alla Provincia,  nel
quadro della sua complessiva competenza e responsabilita' in  materia
di finanza locale prevista dall'art. 80, co. 1, St. e  dall'art.  81,
co. 2, St.  ("Allo  scopo  di  adeguare  le  finanze  dei  comuni  al
raggiungimento  delle  finalita'  e  all'esercizio   delle   funzioni
stabilite  dalle  leggi,  le  province  di  Trento   e   di   Bolzano
corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi finanziari, da concordare
fra il Presidente della  relativa  Provincia  ed  una  rappresentanza
unitaria dei rispettivi comuni"). 
    In questi  termini,  la  fittizia  comunalizzazione  dei  tributi
immobiliari si traduce nel transito delle corrispondenti risorse  dal
bilancio provinciale al bilancio statale.  La  Provincia,  che  prima
"integrava" la finanza locale avvalendosi delle predette risorse, ora
ne e' priva ma dovra' comunque far fronte alle necessita' finanziarie
dei comuni (art. 81, co. 2, St.), e dovrebbe contestualmente  versare
allo Stato proprie risorse in  misura  corrispondente  alle  maggiori
entrate dei Comuni, o comunque in misura corrispondente  a  quella  a
priori determinata dalla impugnata disposizione. 
    In un sistema  nel  quale  la  Provincia  ha  la  responsabilita'
complessiva della finanza locale,  la  sottrazione  ai  comuni  delle
risorse  derivanti  dalle  imposte  ad  essi  destinate   costituisce
contemporaneamente    una    lesione    dell'autonomia    finanziaria
provinciale. 
    In ogni modo, il terzo e quarto periodo  del  comma  17,  dunque,
violano l'art. 75 St. e gli artt. 9 e 10  d.  lgs.  268/1992  perche'
pretendono di avocare allo Stato risorse di spettanza provinciale, al
di fuori dei casi previsti. 
    Cio' e' vero sia nel caso in cui  si  ritenga  che  il  comma  17
produca  l'effetto  di  avocare  allo  Stato  le  risorse  che  prima
spettavano alla Provincia a  titolo  di  compartecipazione  all'Irpef
fondiaria (art. 75 St.) e di addizionali provinciale e comunale (art.
80, co. 1-ter), sia nel caso in  cui  si  ritenga  che  la  Provincia
dovrebbe assicurare il recupero allo Stato del maggior gettito con le
proprie risorse ordinarie, per cui il comma 17 produce  l'effetto  di
"far tornare" nelle casse statali risorse spettanti alla Provincia  e
ad essa affluite in attuazione delle regole finanziarie  poste  dallo
Statuto e dalle norme di attuazione (co. 17, terzo periodo). 
    Inoltre, essi violano  l'art.  79  St.  perche'  l'avocazione  e'
disposta con il  fine  del  concorso  al  risanamento  della  finanza
pubblica, mentre la norma statutaria configura un sistema completo di
concorso delle Province  agli  obiettivi  di  finanza  pubblica,  non
derogabile se non con le modalita' previste dallo Statuto. 
    Ancora, essi violano gli  artt.  103,  104  e  107  St.,  proprio
perche' pretendono di derogare agli arti. 75 e 79 St. e  al  d.  lgs.
268/1992 con una fonte primaria "ordinaria". 
    L'art. 107 St. e'  violato  anche  perche'  il  comma  17,  terzo
periodo, pretende di vincolare  unilateralmente  il  contenuto  delle
norme di attuazione. 
    Una menzione separata e specifica richiede  l'illegittimita'  del
quarto periodo del comma 17 che  prevede  lo  "accantonamento"  delle
quote di compartecipazione previste dall'art. 75 Statuto. 
    Va  rilevato,  infatti,  che  tale   "accantonamento"   contrasta
anch'esso frontalmente con l'art. 75 dello  Statuto  e  con  l'intero
sistema finanziario della Provincia da esso  istituito. E'  evidente,
infatti,  che  le  risorse  che  lo  Statuto  prevede  come   entrate
provinciali sono cosi'  stabilite  perche'  esse  vengano  utilizzate
dalla Provincia per lo svolgimento delle sue funzioni costituzionali,
e   non    perche'    esse    vengano    "accantonate".    L'istituto
dell'accantonamento  non  ha  nel  sistema  statutario   cittadinanza
alcuna. 
    Inoltre, l'illegittimita' del  trasferimento  previsto  determina
anche l'illegittimita' dell'accantonamento disposto nella prospettiva
del trasferimento". 
    Ove, come la Provincia autonoma di  Trento  confida,  il  proprio
ricorso   venisse   ritenuto   fondato,   non   vi   sarebbe    alcun
"accantonamento" delle somme che lo  Statuto  prevede  spettino  alla
Provincia, ne' dunque alcun possibile "minor accantonamento". 
    In altre parole, la disposizione e' illegittima in quanto, invece
di prevedere la corresponsione della somma in favore  delle  Province
autonome (oltre che delle  Regioni  Friuli  Venezia  Giulia  e  Valle
d'Aosta), ed in  particolare  della  Provincia  autonoma  di  Trento,
prevede la diminuzione di un accantonamento di fondi che e'  gia'  di
per se' costituzionalmente illegittimo. 
    Tra l'altro, la  disposizione  conferma  anche  ulteriormente  la
natura "sottrattiva" e lesiva dello stesso accantonamento, che  anche
il legislatore  statale  tratta  come  se  fosse  non  un  regime  di
temporanea  indisponibilita'  ma  una  vera  posta  passiva,  il  cui
ammontare puo' venire diminuito da una iniezione di risorse. 
    La disposizione, attribuendo un beneficio destinato  a  rivelarsi
solo apparente, viola - oltre alle disposizioni del titolo  VI  dello
Statuto (e segnatamente l'art. 75, che garantisce alla  Provincia  la
compartecipazione  ai  tributi  erariali),  lo  stesso  principio  di
ragionevolezza. 
    Cio' risulta confermato dall'art. 1 d.l. 133/2013, che  parla  di
stanziamento  di  alimento  di  risorse  (comma  3)  e   di   risorse
distribuite (comma 6) anche con riferimento alle  Province  autonome,
mentre, in realta', la compensazione del minor  gettito  Imu  avviene
senza alcuna distribuzione  di  risorse  da  parte  dello  Stato,  ma
semplicemente diminuendo  l'accantonamento  previsto  a  danno  delle
Province stesse. 
    In definitiva,  e'  l'illegittimita'  costituzionale  dell'intero
meccanismo dell'imposizione unilaterale di un contributo finanziario,
realizzato con  lo  strumento  del  cosi'  detto  accantonamento  (in
realta' vera sottrazione di risorse  statutariamente  spettanti),  in
violazione dei parametri gia' fatti valere con  il  ricorso  34/2012,
che  si  riverbera  nell'illegittimita'  costituzionale  anche  della
parziale "attenuazione" di tale accantonamento, destinata  -  ove  il
menzionato  ricorso  sia  ritenuto  fondato  -  ad  essere   travolta
anch'essa o comunque a divenire inoperante. Dunque, l'art. 1, co.  8,
e'  illegittimo  in  quanto,  invece  di   prevedere   un   effettivo
trasferimento  di  risorse  dal  bilancio  statale  in  favore  delle
Province autonome, pari all'importo dovuto  ai  comuni  a  titolo  di
rimborso della minore entrata derivante dalla riduzione  del  gettito
Imu (cosi' come gia' previsto dall'art.  1,  co.  4,  d.l.  93/2008),
prevede la diminuzione di un accantonamento di fondi che e'  gia'  di
per se' costituzionalmente illegittimo. 
    Del resto, che nel  rispetto  dello  Statuto  e  delle  norme  di
attuazione tale debba  essere  il  meccanismo  risulta  dagli  stessi
precedenti  della  legislazione  statale,  come  e'   reso   evidente
dall'art. 1 del d.l. n. 93 del 2008 (conv. in 1. 126 del 2008),  che,
nel disporre l'Esenzione ICI  prima  casa,  al  comma  4  regolava  i
meccanismi di compensazione per i singoli  comuni,  quantificando  le
risorse  disponibili  e  stabilendo  che  in   sede   di   Conferenza
Stato-Citta'  ed  autonomie  locali  fossero  stabiliti  "criteri   e
modalita' per la erogazione del rimborso ai comuni  che  il  Ministro
dell'interno  provvede   ad   attuare   con   proprio   decreto".   E
contestualmente  era  disposto  che  "relativamente  alle  regioni  a
statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e  Sicilia,  ed
alle province autonome di Trento e di Bolzano,  i  rimborsi  sono  in
ogni  caso  disposti  a  favore  dei  citati  enti,  che   provvedono
all'attribuzione delle quote  dovute  ai  comuni  compresi  nei  loro
territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative  norme
di   attuazione"   (comma   4,   enfasi   aggiunta;   si   noti   che
l'applicabilita'  del  comma  4  nelle  province  autonome  e'  stata
confermata dall'art. 13, comma 14, lettera a, del  d.l.  n.  201  del
2011, conv. in l. n. 214 del 2011). 
    Riassumendo, l'art. 1, co.  8,  viola  l'art.  75  St.,  perche',
anziche' disporre  l'assegnazione  di  risorse  reali,  ribadisce  il
meccanismo dell'accantonamento, che si scontra frontalmente con detta
norma statutaria, che garantisce alle Province determinate  quote  di
compartecipazione ai tributi erariali. 
    Inoltre, la norma impugnata violano l'art. 79 St., che  definisce
in modo completo i termini e le modalita' del concorso delle Province
autonome  e  degli  enti  locali  trentini  al  conseguimento   degli
obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' all'assolvimento
degli  obblighi  di  carattere  finanziario  posti   dall'ordinamento
comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure  di
coordinamento  della  finanza  pubblica  stabilite  dalla   normativa
statale. Infatti, l'accantonamento di  una  quota  corrispondente  al
maggior gettito Imu rappresenta una diversa  e  ulteriore  misura  di
concorso al raggiungimento degli obiettivi finanziari dello Stato. 
    L'art. 1, co. 8, viola anche gli artt. 9, 10 e 10-bis del d. lgs.
268/1992, perche'  l'accantonamento  da  esso  ribadito  e'  volto  a
riservare allo Stato parte del gettito Imu in assenza dei presupposti
previsti dalle succitate norme di attuazione. 
    Ancora, la norma impugnata viola il  principio  dell'accordo  che
regola i rapporti fra Stato e Regioni speciali in materia finanziaria
(Corte costituzionale, sentenze n. 82 del 2007, n. 353 del  2004,  n.
39 del 1984, n. 98 del 2000). In particolare per questa Provincia  la
Corte costituzionale (sentenza n. 133 del 2010)  ha  ribadito  che  i
rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Trentino - Alto Adige e
le Province autonome  sono  regolati  secondo  procedure  paritetiche
garantite a norma  degli  articoli  103,  104  e  107  dello  Statuto
speciale. 
    L'art. 1, co. 8, non disponendo la corresponsione  alle  Province
autonome di risorse reali, viola anche le competenze della  Provincia
in materia di finanza locale. Lo Statuto  speciale  attribuisce  alle
Province autonome la  potesta'  legislativa  in  materia  di  finanza
locale  (art.  80,  comma  1),  nonche'  la  corrispondente  potesta'
amministrativa (art. 16). Tale potesta' ha assunto carattere primario
a  seguito  delle  modifiche  apportate  dall'art.  1,  co.  518,  l.
147/2013. 
    Questa competenza si  giustifica  in  quanto  e'  poi  la  stessa
Provincia ad avere la responsabilita' complessiva della  finanza  dei
comuni, come e' reso manifesto dal  compito  di  provvedere  al  loro
finanziamento. Cosi' l'art. 81, comma 2, dello Statuto  prevede  che,
allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento  delle
finalita' ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle  leggi,  le
Province autonome  corrispondono  loro  idonei  mezzi  finanziari  da
concordare tra il Presidente della Provincia  ed  una  rappresentanza
unitaria  dei  comuni;   corrispondentemente,   spetta   alla   legge
provinciale disciplinare il patto di stabilita' interno per i  comuni
del proprio territorio, come stabilito dall'art. 79, comma  3,  dello
Statuto. 
    Coerente  con  il  disegno  risulta  cosi'  anche  il  regime  di
attrazione alla Provincia delle entrate  erariali  altrove  spettanti
direttamente ai comuni, secondo quanto stabilito dal gia' citato art.
80, co. 1-ter, in base al quale "le compartecipazioni al gettito e le
addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono
agli  enti  locali  spettano,  con  riguardo  agli  enti  locali  del
rispettivo territorio, alle province", ed in base al  quale  ove  "la
legge statale  disciplini  l'istituzione  di  addizionali  tributarie
comunque  denominate  da  parte  degli  enti  locali,  alle  relative
finalita' provvedono le province individuando  criteri,  modalita'  e
limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio". 
    Nell'ambito della normativa di attuazione  statutaria  l'art.  17
del decreto  legislativo  16  marzo  1992,  n.  268,  provvedendo  al
trasferimento  alle  province  autonome  delle  funzioni  statali  in
materia  di  finanza  locale  (comma  1),  prevede  che  le  province
disciplinino con  legge  i  criteri  per  assicurare  un  equilibrato
sviluppo  della  finanza  comunale;  l'art.  18  demanda  alla  legge
provinciale la definizione delle  modalita'  e  dei  criteri  per  la
conclusione dell'accordo previsto dal predetto art. 81 dello  Statuto
speciale (comma 2). 
    In definitiva, secondo modello di finanza locale  definito  dallo
Statuto di autonomia la Provincia autonoma appare il  baricentro  del
sistema, e tale modello si  e'  concretamente  realizzato  sin  dalla
legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 recante "Norme  in  materia
di finanza locale", in seguito costantemente mantenuta ed aggiornata. 
    Di     conseguenza,     l'impugnata     disposizione      risulta
costituzionalmente illegittima in quanto, non prevedendo -  in  luogo
del minor accantonamento di cui all'art. 13, co. 17, d.l. 201/2011  -
la  diretta  erogazione  alla  Provincia  delle  risorse   idonee   a
compensare il minor gettito Imu derivante dall'art. 1, co. 1,  incide
inevitabilmente sull'autonomia  finanziaria  della  Provincia  e  sul
ruolo della Provincia in materia  di  finanza  locale,  dato  che  la
Provincia vede diminuire le  entrate  lmu  dei  comuni  ma  non  vede
assegnate a se'  risorse  corrispondenti,  per  poterne  disporre  in
attuazione  del  proprio  compito  statutario  di  finanziamento  dei
comuni.