Ricorso della Provincia Autonoma di Trento (cod. fisc. 00337460224), in persona del Presidente pro tempore Ugo Rossi, autorizzato dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 361 del 14 marzo 2014 (doc. 1), rappresentata e difesa - come da procura speciale n. 28008 di rep. del 21 marzo 2014 (doc. 2) rogata dal doti. Tommaso Sussarellu. Ufficiale rogante della Provincia - dall'avv. prof Giandomenico Falcon (cod. fisc. FLCGDM45C06L736E) di Padova, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli (cod. fisc. PDRNCL56R01G428C) dell'Avvocatura della Provincia di Trento e dall'avv. Luigi Manzi (cod. fisc. MNZLGU34E15H50IY) di Roma. con domicilio eletto in Roma nello studio di questi in via Confalonieri, n. 5; Contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2013. n. 133, recante Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca l'Italia, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 2014, n. 5, pubblicata nella Gazz. Uff. 29 gennaio 2014. n. 23. S.O.. Per violazione: - degli articoli 103. 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale), nonche' delle correlative norme di attuazione; - del titolo VI dello Statuto speciale, in particolare degli articoli 75, 79, 80 e 81, e delle relative norme di attuazione (decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, in particolare articoli 9, 10, 10-bis, nonche' 17, 18 e 19); - del principio di ragionevolezza. Fatto La presente impugnazione e' rivolta avverso una specifica norma del decreto- legge 30 novembre 2013, n. 133, recante Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia Si tratta dell'art. 1. comma 8, che stabilisce quanto segue: "Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalla disposizione recata dal comma 1 del presente articolo avviene attraverso un minor accantonamento, per l'importo complessivo di euro 86.108.824,15 di cui all'allegato A al presente decreto, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'art. 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214". L'art. 1, co. 1, d.l. 133/2013 causa il "minor gettito" ricordato al comma 8 in quanto esso conferma anche per la seconda rata l'esenzione dall'Imu gia' prevista, per la prima rata, per alcune tipologie di immobili, fra i quali: l'abitazione principale e le relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (v. l'art. 1, co. l, lett. a) d.l. 54/2013); la casa coniugale assegnata al coniuge nelle separazioni e nei divorzi (v. l'art. 4, co. 12-quinquies, d.l. 16/2012); i terreni agricoli, nonche' quelli non coltivati, di cui all'art. 13, co. 5, d.l. 201/2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, co. 8, d.l. 201/2011. L'art. 1, co. 3, affronta in generale il problema della compensazione del minor gettito derivante da tale disposizione, e dispone che, "al fine di assicurare ai comuni il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria..., derivante dalla disposizione recata dal comma 1 del presente articolo, e' stanziato un aumento di risorse di euro 2.164.048.210,99 per l'anno 2013, di cui euro 2.076.989.249,53 riferiti ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna ed euro 87.058.961,46 riferiti ai comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano". Il comma 4 aggiunge che "una quota delle risorse di cui al comma 3, pari a euro 1.729.412.036,11 e' attribuita dal Ministero dell'interno limitatamente ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, entro il 20 dicembre 2013, nella misura risultante dall'allegato A al presente decreto, pari alla meta' dell'ammontare determinato applicando l'aliquota e la detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo". Il comma 6 regola l'attribuzione del "contributo compensativo nell'importo complessivo di euro 348.527.350,73 risultante dalla differenza tra le risorse di cui al comma 3 e quelle distribuite ai sensi dei commi 4". Dunque, mentre ai commi 3, 4 e 6 l'art. 1 prevede uno stanziamento apposito di risorse (superiori a 2 miliardi di euro), che vengono direttamente attribuite dal Ministero dell'interno ai comuni delle Regioni ordinarie, della Sicilia e della Sardegna, al fine di compensare il minor gettito Imu derivante dall'art. 1, co. 1, per quanto riguarda i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' delle province autonome di Trento e di Bolzano (cioe' delle autonomie speciali cui "la legge" - in realta' lo Statuto speciale - attribuisce competenza in materia di finanza locale), si dispone (comma 8) che "la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalla disposizione recata dal comma 1 del presente articolo avviene attraverso un minor accantonamento, per l'importo complessivo di euro 86.108.824,15 di cui all'allegato A al presente decreto, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'art. 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201". In altre parole, per le comunita' regionali e provinciali in questione la "compensazione" non avviene attraverso la corresponsione di risorse, ma attraverso una "minore sottrazione", che l'allegato A quantifica, per la Provincia di Trento, in € 13.231.323,36. Tale comma 8 dell'art. 1 forma oggetto della presente impugnazione, per le ragioni che verranno esposte di seguito nella parte in Diritto, e che si collegano all'impugnazione gia' proposta dalla stessa Provincia autonoma avverso l'art. 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (ricorso 34/2012), avverso l'art. 1, co. 380, lett. h), l. 228/2012 (ricorso 35/2013), avverso l'art. 3, co. 2-bis, d.l. 102/2013 (ricorso 3/2014) e avverso l'art. 1, co. 711, l. 147/2013 (ricorso 14/2014). Esso appare costituzionalmente illegittimo per le seguenti ragioni di Diritto Come esposto in narrativa, l'art. 1 del decreto-legge 133/2013 abolisce la seconda rata dell'Imu in relazione a certi immobili (comma 1) e, nei commi seguenti, detta norme rivolte a temperare l'impatto di tale abolizione sulle finanze locali. A questo fine, esso individua due distinti meccanismi. Per quanto riguarda i comuni delle Regioni a statuto ordinario della Sicilia e della Sardegna l'art. l, commi 3, 4 e 6, determina con precisione l'ammontare del contributo (comma 3) e ne prevede la ripartizione in favore dei Comuni (commi 4 e 6). Per quanto riguarda i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' delle province autonome di Trento e di Bolzano (cioe' delle autonomie speciali cui "la legge" - in realta' lo Statuto speciale - attribuisce competenza in materia di finanza locale), si dispone (comma 8) che "la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalla disposizione recata dal comma l del presente articolo avviene attraverso un minor accantonamento, per l'importo complessivo di euro 86.108.824,15 di cui all'allegato A al presente decreto, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'art. 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201". Converra' ricordare che l'"accantonamento" previsto dall'art. 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, altro non e' che il meccanismo attraverso il quale lo Stato ha ritenuto di poter acquisire dalle autonomie speciali aventi competenza in materia di finanza locale il maggior gettito determinato dallo stesso art. 13, rispetto alle entrate che affluivano ai comuni della Provincia di Trento in base alle norme previgenti. Infatti, il comma 17, terzo periodo, dispone che "con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio". Tuttavia, il richiamo alle procedure collaborative di cui alle norme di attuazione e' subito smentito dal periodo seguente, il quale precisa che, "fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo" (enfasi aggiunta). Il quinto periodo provvede poi a quantificare gli oneri del "recupero" a carico della autonomie speciali. Cosi' stando le cose, la disposizione qui contestata, al fine di "compensare" i comuni della diminuzione del gettito IMU derivante dall'art. 1, co. 1, compie l'operazione inversa, disponendo - appunto - un "minor accantonamento". Nell'intento del legislatore, dunque, si tratta di una disposizione favorevole alle Province autonome, e la ricorrente Provincia ovviamente non la contesta nella parte in cui - supposto legittimo l'onere determinato dall'art. 13, comma 17, ed in particolare supposto legittimo il meccanismo dell'accantonamento - tale onere con il connesso meccanismo risulti diminuito in forza della nuova disposizione. Vi sono tuttavia altre ragioni di censura, che vengono di seguito esposte. In primo luogo, la ricorrente Provincia ha impugnato con apposito ricorso diverse disposizioni del d.l. n. 201 del 2011, contestandone la legittimita' costituzionale. Tale ricorso e' tuttora pendente, con il n. 34/2012 (la discussione e' stata fissata per l'udienza dell'8 aprile 2014). Di esso e' opportuno riportare la parte relativa all'art. 13, co. 17: "l'Imu sostituisce - oltre all'ICI, gia' destinata ai Comuni - imposte destinate alla Provincia in base allo Statuto: o per nove declini, come l'Irpef relativa ai redditi fondiari degli immobili non locati (art. 75 Statuto) o interamente, come le addizionali provinciale e comunale relative ai redditi fondiari degli immobili non locati: va infatti ricordato che, in base all'art. 80, co. 1-ter St., le addizionali altrimenti comunali spettano alla Provincia, nel quadro della sua complessiva competenza e responsabilita' in materia di finanza locale prevista dall'art. 80, co. 1, St. e dall'art. 81, co. 2, St. ("Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalita' e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le province di Trento e di Bolzano corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi finanziari, da concordare fra il Presidente della relativa Provincia ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni"). In questi termini, la fittizia comunalizzazione dei tributi immobiliari si traduce nel transito delle corrispondenti risorse dal bilancio provinciale al bilancio statale. La Provincia, che prima "integrava" la finanza locale avvalendosi delle predette risorse, ora ne e' priva ma dovra' comunque far fronte alle necessita' finanziarie dei comuni (art. 81, co. 2, St.), e dovrebbe contestualmente versare allo Stato proprie risorse in misura corrispondente alle maggiori entrate dei Comuni, o comunque in misura corrispondente a quella a priori determinata dalla impugnata disposizione. In un sistema nel quale la Provincia ha la responsabilita' complessiva della finanza locale, la sottrazione ai comuni delle risorse derivanti dalle imposte ad essi destinate costituisce contemporaneamente una lesione dell'autonomia finanziaria provinciale. In ogni modo, il terzo e quarto periodo del comma 17, dunque, violano l'art. 75 St. e gli artt. 9 e 10 d. lgs. 268/1992 perche' pretendono di avocare allo Stato risorse di spettanza provinciale, al di fuori dei casi previsti. Cio' e' vero sia nel caso in cui si ritenga che il comma 17 produca l'effetto di avocare allo Stato le risorse che prima spettavano alla Provincia a titolo di compartecipazione all'Irpef fondiaria (art. 75 St.) e di addizionali provinciale e comunale (art. 80, co. 1-ter), sia nel caso in cui si ritenga che la Provincia dovrebbe assicurare il recupero allo Stato del maggior gettito con le proprie risorse ordinarie, per cui il comma 17 produce l'effetto di "far tornare" nelle casse statali risorse spettanti alla Provincia e ad essa affluite in attuazione delle regole finanziarie poste dallo Statuto e dalle norme di attuazione (co. 17, terzo periodo). Inoltre, essi violano l'art. 79 St. perche' l'avocazione e' disposta con il fine del concorso al risanamento della finanza pubblica, mentre la norma statutaria configura un sistema completo di concorso delle Province agli obiettivi di finanza pubblica, non derogabile se non con le modalita' previste dallo Statuto. Ancora, essi violano gli artt. 103, 104 e 107 St., proprio perche' pretendono di derogare agli arti. 75 e 79 St. e al d. lgs. 268/1992 con una fonte primaria "ordinaria". L'art. 107 St. e' violato anche perche' il comma 17, terzo periodo, pretende di vincolare unilateralmente il contenuto delle norme di attuazione. Una menzione separata e specifica richiede l'illegittimita' del quarto periodo del comma 17 che prevede lo "accantonamento" delle quote di compartecipazione previste dall'art. 75 Statuto. Va rilevato, infatti, che tale "accantonamento" contrasta anch'esso frontalmente con l'art. 75 dello Statuto e con l'intero sistema finanziario della Provincia da esso istituito. E' evidente, infatti, che le risorse che lo Statuto prevede come entrate provinciali sono cosi' stabilite perche' esse vengano utilizzate dalla Provincia per lo svolgimento delle sue funzioni costituzionali, e non perche' esse vengano "accantonate". L'istituto dell'accantonamento non ha nel sistema statutario cittadinanza alcuna. Inoltre, l'illegittimita' del trasferimento previsto determina anche l'illegittimita' dell'accantonamento disposto nella prospettiva del trasferimento". Ove, come la Provincia autonoma di Trento confida, il proprio ricorso venisse ritenuto fondato, non vi sarebbe alcun "accantonamento" delle somme che lo Statuto prevede spettino alla Provincia, ne' dunque alcun possibile "minor accantonamento". In altre parole, la disposizione e' illegittima in quanto, invece di prevedere la corresponsione della somma in favore delle Province autonome (oltre che delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta), ed in particolare della Provincia autonoma di Trento, prevede la diminuzione di un accantonamento di fondi che e' gia' di per se' costituzionalmente illegittimo. Tra l'altro, la disposizione conferma anche ulteriormente la natura "sottrattiva" e lesiva dello stesso accantonamento, che anche il legislatore statale tratta come se fosse non un regime di temporanea indisponibilita' ma una vera posta passiva, il cui ammontare puo' venire diminuito da una iniezione di risorse. La disposizione, attribuendo un beneficio destinato a rivelarsi solo apparente, viola - oltre alle disposizioni del titolo VI dello Statuto (e segnatamente l'art. 75, che garantisce alla Provincia la compartecipazione ai tributi erariali), lo stesso principio di ragionevolezza. Cio' risulta confermato dall'art. 1 d.l. 133/2013, che parla di stanziamento di alimento di risorse (comma 3) e di risorse distribuite (comma 6) anche con riferimento alle Province autonome, mentre, in realta', la compensazione del minor gettito Imu avviene senza alcuna distribuzione di risorse da parte dello Stato, ma semplicemente diminuendo l'accantonamento previsto a danno delle Province stesse. In definitiva, e' l'illegittimita' costituzionale dell'intero meccanismo dell'imposizione unilaterale di un contributo finanziario, realizzato con lo strumento del cosi' detto accantonamento (in realta' vera sottrazione di risorse statutariamente spettanti), in violazione dei parametri gia' fatti valere con il ricorso 34/2012, che si riverbera nell'illegittimita' costituzionale anche della parziale "attenuazione" di tale accantonamento, destinata - ove il menzionato ricorso sia ritenuto fondato - ad essere travolta anch'essa o comunque a divenire inoperante. Dunque, l'art. 1, co. 8, e' illegittimo in quanto, invece di prevedere un effettivo trasferimento di risorse dal bilancio statale in favore delle Province autonome, pari all'importo dovuto ai comuni a titolo di rimborso della minore entrata derivante dalla riduzione del gettito Imu (cosi' come gia' previsto dall'art. 1, co. 4, d.l. 93/2008), prevede la diminuzione di un accantonamento di fondi che e' gia' di per se' costituzionalmente illegittimo. Del resto, che nel rispetto dello Statuto e delle norme di attuazione tale debba essere il meccanismo risulta dagli stessi precedenti della legislazione statale, come e' reso evidente dall'art. 1 del d.l. n. 93 del 2008 (conv. in 1. 126 del 2008), che, nel disporre l'Esenzione ICI prima casa, al comma 4 regolava i meccanismi di compensazione per i singoli comuni, quantificando le risorse disponibili e stabilendo che in sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali fossero stabiliti "criteri e modalita' per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto". E contestualmente era disposto che "relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione" (comma 4, enfasi aggiunta; si noti che l'applicabilita' del comma 4 nelle province autonome e' stata confermata dall'art. 13, comma 14, lettera a, del d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011). Riassumendo, l'art. 1, co. 8, viola l'art. 75 St., perche', anziche' disporre l'assegnazione di risorse reali, ribadisce il meccanismo dell'accantonamento, che si scontra frontalmente con detta norma statutaria, che garantisce alle Province determinate quote di compartecipazione ai tributi erariali. Inoltre, la norma impugnata violano l'art. 79 St., che definisce in modo completo i termini e le modalita' del concorso delle Province autonome e degli enti locali trentini al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale. Infatti, l'accantonamento di una quota corrispondente al maggior gettito Imu rappresenta una diversa e ulteriore misura di concorso al raggiungimento degli obiettivi finanziari dello Stato. L'art. 1, co. 8, viola anche gli artt. 9, 10 e 10-bis del d. lgs. 268/1992, perche' l'accantonamento da esso ribadito e' volto a riservare allo Stato parte del gettito Imu in assenza dei presupposti previsti dalle succitate norme di attuazione. Ancora, la norma impugnata viola il principio dell'accordo che regola i rapporti fra Stato e Regioni speciali in materia finanziaria (Corte costituzionale, sentenze n. 82 del 2007, n. 353 del 2004, n. 39 del 1984, n. 98 del 2000). In particolare per questa Provincia la Corte costituzionale (sentenza n. 133 del 2010) ha ribadito che i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Trentino - Alto Adige e le Province autonome sono regolati secondo procedure paritetiche garantite a norma degli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto speciale. L'art. 1, co. 8, non disponendo la corresponsione alle Province autonome di risorse reali, viola anche le competenze della Provincia in materia di finanza locale. Lo Statuto speciale attribuisce alle Province autonome la potesta' legislativa in materia di finanza locale (art. 80, comma 1), nonche' la corrispondente potesta' amministrativa (art. 16). Tale potesta' ha assunto carattere primario a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, co. 518, l. 147/2013. Questa competenza si giustifica in quanto e' poi la stessa Provincia ad avere la responsabilita' complessiva della finanza dei comuni, come e' reso manifesto dal compito di provvedere al loro finanziamento. Cosi' l'art. 81, comma 2, dello Statuto prevede che, allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalita' ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le Province autonome corrispondono loro idonei mezzi finanziari da concordare tra il Presidente della Provincia ed una rappresentanza unitaria dei comuni; corrispondentemente, spetta alla legge provinciale disciplinare il patto di stabilita' interno per i comuni del proprio territorio, come stabilito dall'art. 79, comma 3, dello Statuto. Coerente con il disegno risulta cosi' anche il regime di attrazione alla Provincia delle entrate erariali altrove spettanti direttamente ai comuni, secondo quanto stabilito dal gia' citato art. 80, co. 1-ter, in base al quale "le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province", ed in base al quale ove "la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalita' provvedono le province individuando criteri, modalita' e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio". Nell'ambito della normativa di attuazione statutaria l'art. 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, provvedendo al trasferimento alle province autonome delle funzioni statali in materia di finanza locale (comma 1), prevede che le province disciplinino con legge i criteri per assicurare un equilibrato sviluppo della finanza comunale; l'art. 18 demanda alla legge provinciale la definizione delle modalita' e dei criteri per la conclusione dell'accordo previsto dal predetto art. 81 dello Statuto speciale (comma 2). In definitiva, secondo modello di finanza locale definito dallo Statuto di autonomia la Provincia autonoma appare il baricentro del sistema, e tale modello si e' concretamente realizzato sin dalla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 recante "Norme in materia di finanza locale", in seguito costantemente mantenuta ed aggiornata. Di conseguenza, l'impugnata disposizione risulta costituzionalmente illegittima in quanto, non prevedendo - in luogo del minor accantonamento di cui all'art. 13, co. 17, d.l. 201/2011 - la diretta erogazione alla Provincia delle risorse idonee a compensare il minor gettito Imu derivante dall'art. 1, co. 1, incide inevitabilmente sull'autonomia finanziaria della Provincia e sul ruolo della Provincia in materia di finanza locale, dato che la Provincia vede diminuire le entrate lmu dei comuni ma non vede assegnate a se' risorse corrispondenti, per poterne disporre in attuazione del proprio compito statutario di finanziamento dei comuni.