P.Q.M. 
 
    Visti gli art. 134 Cost. e 23 della legge 11 marzo  1953  n.  87,
dichiara rilevante e non manifestamente  infondata  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell' art. 34 d.l. 6 luglio 2011  n.  98,
conv. con mod. dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, che  ha  introdotto
l'art. 42-bis nel T.U. espropr. p.u. appr.  con  d.P.R.  n.  327  del
2001, per contrasto, nei sensi di cui in motivazione, con  gli  artt.
3,24,42,97, Cost.; nonche' 111 e 117, primo comma, Cost., anche  alla
luce dell'art. 6 e dell'art. 1 del I  prot.  add.  della  Convenzione
europea dei diritti dell'uomo e  delle  liberta'  fondamentali,  resa
esecutiva con  legge  4  agosto  1955  n.  848.  Dispone  l'immediata
trasmissione degli atti  alla  Corte  costituzionale  e  sospende  il
giudizio. Dispone altresi' che la presente ordinanza sia  notificata,
a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri ed
alle parti, ed inoltre comunicata  al  Presidente  della  Camera  dei
Deputati, nonche' al Presidente del Senato della Repubblica. 
 
        Cosi' deciso in Roma, il 12 novembre 2013 
 
                       Il Presidente: Novelli