P.Q.M. Visti gli art. 134 Cost. e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 34 d.l. 6 luglio 2011 n. 98, conv. con mod. dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, che ha introdotto l'art. 42-bis nel T.U. espropr. p.u. appr. con d.P.R. n. 327 del 2001, per contrasto, nei sensi di cui in motivazione, con gli artt. 3,24,42,97, Cost.; nonche' 111 e 117, primo comma, Cost., anche alla luce dell'art. 6 e dell'art. 1 del I prot. add. della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955 n. 848. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio. Dispone altresi' che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle parti, ed inoltre comunicata al Presidente della Camera dei Deputati, nonche' al Presidente del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma, il 12 novembre 2013 Il Presidente: Novelli