P.Q.M. Visto l'art. 134 Cost., e gli artt. 23 e ss. della legge 11.03.1957, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, terzo comma, della legge della Provincia autonoma di Trento, 15.06.1998, n. 7 (come modificato dall'art. 49 della legge provinciale 27.08.1999, n. 3 e dall'art. 87 della legge provinciale 19.02.2002, n. 1), vigente fino al 29.12.2010 (prima della modifica effettuata dall'art. 45, primo comma, della legge provinciale 27.12.2010, n. 27, entrata in vigore il successivo giorno 29), con riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 10, 11, 32, 34, 35, 38 Cost., nonche' di cui all'art. 4 del d.P.R. 31.08.1972, n. 670 (testo unico delle leggi costituzionali concernente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). Dispone la immediata trasmissione degli atti e della presente ordinanza, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni, alla Eccellentissima Corte Costituzionale e sospende il giudizio. Ordina la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente della Giunta della Provincia Autonoma di Trento, nonche' la sua comunicazione al Presidente del Consiglio Provinciale della medesima Provincia Autonoma. Trento, 4 febbraio 2014 Il Giudice: Beghini