P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 134  Cost.,  e  gli  artt.  23  e  ss.  della  legge
11.03.1957, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente  infondata
la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, terzo comma,
della legge della Provincia autonoma  di  Trento,  15.06.1998,  n.  7
(come modificato dall'art. 49 della legge provinciale 27.08.1999,  n.
3 e dall'art. 87 della legge provinciale 19.02.2002, n.  1),  vigente
fino al 29.12.2010 (prima della  modifica  effettuata  dall'art.  45,
primo comma, della legge provinciale 27.12.2010, n.  27,  entrata  in
vigore  il  successivo  giorno  29),  con  riferimento  ai  parametri
costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 10, 11, 32, 34, 35, 38  Cost.,
nonche' di cui all'art. 4 del d.P.R. 31.08.1972, n. 670 (testo  unico
delle leggi costituzionali concernente lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige). 
    Dispone la immediata trasmissione degli  atti  e  della  presente
ordinanza,   comprensivi   della   documentazione    attestante    il
perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni,  alla
Eccellentissima Corte Costituzionale e sospende il giudizio. 
    Ordina la notificazione della presente ordinanza  alle  parti  in
causa ed al Presidente  della  Giunta  della  Provincia  Autonoma  di
Trento, nonche' la sua  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio
Provinciale della medesima Provincia Autonoma. 
        Trento, 4 febbraio 2014 
 
                         Il Giudice: Beghini