P. Q. M. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (sezione unica); Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, secondo quanto indicato in motivazione. Sospende il presente giudizio, con rinvio di ogni definitiva statuizione in tiro, nel merito e sulle spese all'esito del promosso giudizio incidentale davanti alla Corte costituzionale, cui la presente ordinanza va immediatamente trasmessa a cura della segreteria del tribunale. Ordina che, a cura di detta segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignita' della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalita' degli altri dati identificativi di M.E., manda alla segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati. Cosi' deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati. Il presidente, estensore: Armando Pozzi Il consigliere: Lorenzo Stevanato