P. Q. M. 
 
    Il Tribunale regionale  di  giustizia  amministrativa  di  Trento
(sezione unica); 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata,  in  relazione
all'art.  3  della  Costituzione,  la   questione   di   legittimita'
costituzionale degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 5,  del  decreto
legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  secondo  quanto  indicato  in
motivazione. 
    Sospende il presente giudizio,  con  rinvio  di  ogni  definitiva
statuizione in tiro, nel merito e sulle spese all'esito del  promosso
giudizio  incidentale  davanti  alla  Corte  costituzionale,  cui  la
presente  ordinanza  va  immediatamente  trasmessa   a   cura   della
segreteria del tribunale. 
    Ordina che, a cura di detta segreteria, la presente ordinanza sia
notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei  deputati
e del Senato della Repubblica. 
    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei  diritti
o   della   dignita'   della   parte   interessata,   per   procedere
all'oscuramento delle generalita' degli altri dati identificativi  di
M.E., manda alla segreteria di procedere all'annotazione  di  cui  ai
commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati. 
    Cosi' deciso in Trento nella camera di consiglio  del  giorno  13
febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati. 
 
               Il presidente, estensore: Armando Pozzi 
 
 
                                    Il consigliere: Lorenzo Stevanato