P.Q.M. La Commissione tributaria regionale di Firenze, XVII Sezione; Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale sopra illustrata; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, Sospende il presente giudizio; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2014. Il Presidente: Giulio de Simone ______ (1) A proposito della questione che e' oggetto del presente giudizio e al fine di comprendere compiutamente la ratio decidendi della pronuncia ora ricordata sembra utile riportare testualmente il seguente brano della sua motivazione: «Il piu' recente di questi interventi legislativi e' rappresentato dai d.l. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, che recita: «Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unita' immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni». La norma, mediante il richiamo alla L. n. 212 del 2000, art. 1, comma 2, e' dichiarata espressamente disposizione di interpretazione autentica ed e' quindi applicabile retroattivamente: invero, secondo l'orientamento gia' espresso da queste Sezioni Unite, la qualificazione di una disposizione di legge come norma di interpretazione autentica - al di la' del carattere effettivamente interpretativo della previsione - esprime univocamente l'intento del legislatore di imporre un determinato significato a precedenti disposizioni di pari grado, cosi' da far regolare dalla nuova norma fattispecie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore, dovendosi escludere, in applicazione del canone ermeneutico che impone all'interprete di attribuire un senso a tutti gli enunciati del precetto legislativo, che la disposizione possa essere intesa come diretta ad imporre una determinata disciplina solo per il futuro (Cass. S.U. n. 9941 del 2009). Si tratta in ogni caso di una norma che ha effettivamente carattere interpretativo intervenendo su una materia oggetto di differenziati orientamenti interpretativi, sia in giurisprudenza che in dottrina, per chiarire definitivamente, dopo tante incertezze, che i fabbricati rurali non sono soggetti ad ICI: e lo fa colmando una lacuna avvertita da tutti gli interpreti, stabilendo cioe' un diretto collegamento tra riconoscimento della ruralita' e normativa ICI, definendo il senso della disposizione fondamentale in materia circa il concetto di fabbricate il cui possesso e' presupposto dell'imposizione. Alla luce di siffatta disposizione non puo' piu' essere mantenuta l'interpretazione condivisa dal piu' recente orientamento di questa Corte in ordine all'applicabilita' dell'ICI ai fabbricati rurali, secondo il quale, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il requisito della ruralita' del fabbricato, ai fini del trattamento agevolato, non esclude l'assoggettamento del medesimo all'imposta, ma produce effetti solo ai fini dell'accatastamento e dell'eventuale attribuzione della rendita, poiche' l'iscrizione nel catasto dei fabbricati e l'attribuzione della rendita costituiscono presupposti (contestabili unicamente nei confronti dell'organo preposto alle relative operazioni e non nei confronti del comune) necessari e sufficienti al fini dell'assoggettamento dell'immobile all'imposta stessa, senza che possano indurre a diversa conclusione il D.L. 30 dicembre 1993, n. 567, art. 9, (convertito in L. 26 febbraio 1994, n. 133) e le successive modifiche ed integrazioni di cui al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 139, e al D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, (convertito in L. 29 novembre 2007, n. 222), che hanno influito sui criteri della classificazione catastale e dell'attribuzione della rendita, ma non hanno determinato la non assoggettabilita' all'ICI del fabbricato qualificato come rurale (Cass. n. 15321 del 2008, in senso conforme Cass. n. 20532 del 2008). Tuttavia, lo jus superveniens in qualche misura valorizza la scelta esegetica compiuta dal ricordato orientamento giurisprudenziale, portando l'attenzione sulla decisivita' della classificazione catastale come elemento determinante per escludere (o per affermare) l'assoggettabilita' ad ICI di un fabbricato. La norma interpretativa sostanzialmente conferma che la ruralita' del fabbricato direttamente e immediatamente rileva ai fini della relativa classificazione catastale, ma ricollega a questa conseguita classificazione l'esclusione del fabbricato (catastalmente riconosciuto come) rurale dalla (stessa) nozione di fabbricato imponibile (ai fini ICI): le disposizioni di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9 (convertito dalla L. n. 133 del 1994), e successive modificazioni, giocano, quindi, il loro ruolo, peraltro in perfetta coerenza con la ratio e persino con lo stesso titolo assegnato alla norma dal legislatore (Istituzione del catasto fabbricati), nella determinazione della categoria catastale nella quale il fabbricato e' classificabile, con la conseguenza che il fabbricato che sia stato classificato rurale, con attribuzione della relativa categoria, perche' in possesso dei requisiti indicati dalla richiamata norma, sara' automaticamente escluso dall'area di imponibilita' ai fini ICI, per effetto della disposizione di interpretazione autentica piu' volte ricordata. Cio' significa che, qualora un fabbricato sia stato catastalmente classificato come rurale (categoria A/6 per le unita' abitative, categoria D/10 per gli immobili strumentali alle attivita' agricole), resta precluso ogni accertamento, in funzione della pretesa assoggettabilita' ad ICI del fabbricato in questione, che non sia connesso ad una specifica impugnazione della classificazione catastale riconosciuta nei riguardi dell'amministrazione competente: allo stesso modo, e in senso inverso, qualora il fabbricato non sia stato catastalmente classificato come rurale, il proprietario che ritenga, tuttavia, sussistenti i requisiti per il riconoscimento come tale, non avra' altra strada che impugnare la classificazione operata al fine di ottenerne la relativa variazione. L'accertamento dei predetti requisiti in difformita' della attribuita categoria catastale non puo', tuttavia, essere incidentalmente compiuto dal giudice tributario che sia stato investito della domanda di rimborso dell'ICI da parte del contribuente. Il classamento, infatti, e', rispetto alla pretesa tributaria concretamente opposta, l'atto presupposto e in ragione del carattere impugnatorio del processo tributario, avente un oggetto circoscritto agli atti che scandiscono le varie fasi del rapporto d'imposta, e nel quale il potere di disapplicazione del giudice e' limitato ai regolamenti ed agli atti amministrativi generali, ... legittimati a contraddire in merito all'impugnativa dell'atto presupposto (possono essere) unicamente gli organi che l'hanno adottato, ossia (prima l'UTE, ora) l'Agenzia del Territorio (Cass. n. 6386 del 2006; 15449 del 2008). Tra la controversia relativa all'ICI e quella relativa al classamento vi e' un rapporto di pregiudizialita', che esclude il «litisconsorzio necessario fra l'Agenzia del territorio ed il Comune, privo di autonoma legittimazione nella causa relativa alla rendita catastale, il provvedimento di attribuzione della quale, una volta divenuto definitivo, vincola non solo il contribuente, ma anche l'ente impositore, tenuto ad applicare l'imposta unicamente sulla base di quella rendita, costituente il presupposto di fatto necessario ed insostituibile per tutta l'imposizione fiscale che la legge a tale dato commisura" (Cass. n. 9203 del 2007; 25278 del 2008; v. anche Cass. n. 6386 e 26380 del 2006). Per i fabbricati non iscritti in catasto, invece, l'accertamento della ruralita' puo' essere direttamente e immediatamente compiuto dal giudice che sia investito dalla pretesa del contribuente di conseguire il rimborso dell'ICI pagata per il fabbricato al quale ritenga spetti il riconoscimento come fabbricato rurale: in questo caso, trattandosi di domanda fondata su una pretesa esenzione dall'imposta, spettera' al contribuente dimostrare la sussistenza dei requisiti indicati nel D.L. n. 557 del 1993, art. 9, commi 3 e 3-bis. Tra i predetti requisiti, per quanto concerne gli immobili strumentali, deve escludersi la necessita' dell'identita' soggettiva del titolare del diritto sul fabbricato e del titolare del diritto sul fondo asservito, in quanto il D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3-bis, non solo non indica, diversamente da quanto fa il comma 3, della medesima disposizione per i fabbricati adibiti ad abitazione, tra le condizioni elencate, la necessita' che chi utilizzi il fabbricato sia anche proprietario (o titolare di altro diritto) sul terreno per esigenze connesse all'attivita' agricola svolta, ma espressamente prevede il carattere strumentale degli immobili ove le cooperative, o i loro consorzi, svolgono attivita' di "manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci. Pertanto deve essere affermato il seguente principio di diritto: in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non e' soggetto all'imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, e del d.lgs n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all'imposta per la ritenuta ruralita' del fabbricato, restando altrimenti quest'ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovra' impugnare l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta. Per i fabbricati non iscritti in catasto l'assoggettamento all'imposta e' condizionato all'accertamento positivamente concluso della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della ruralita' del fabbricato previsti dal d.l. n. 557 del 1993, art. 9, e successive modificazioni che puo' essere condotto dal giudice tributario investito dalla domanda di rimborso proposta dal contribuente, sul quale grava l'onere di dare prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i predetti requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l'identita' tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralita' essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attivita' di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci. Nel caso di specie, l'applicazione dell'enunciato principio conduce al rigetto del ricorso in quanto l'immobile in questione risulta pacificamente classificato nella categoria D/8 e la societa' cooperativa non ha impugnato tale classificazione, nei confronti dell'Agenzia del Territorio, al fine di ottenerne la variazione in D/10, dimostrando, come in questa sede pretenderebbe di dimostrare, che il fabbricato de quo e' un fabbricato strumentale alle attivita' agricole cui dapprima si e' fatto riferimento. Restano cosi' assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, funzionali a censurare la sentenza impugnata sotto il profilo del mancato accertamento della ruralita' del fabbricato. A questo punto deve essere precisata l'irrilevanza, ai fini della definizione del presente giudizio, della questione di legittimita' costituzionale della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 4, sollevata dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia - Romagna, Sede di Parma, con ordinanza del 12 marzo 2008, e dalla Commissione Tributaria Provinciale di Chieti, con ordinanza del 27 maggio 2006: questione risolta positivamente, nel senso della dichiarazione di illegittimita' costituzionale della denunciata disposizione, dalla Corte costituzionale con sentenza n. 227 del 14 luglio 2009 (udienza 7 luglio 2009). Lo stesso giudice delle leggi, confermando il carattere di interpretazione autentica della norma di cui. al D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, afferma che questa disposizione non incide direttamente sulla questione oggetto del giudizio di costituzionalita', ne' consente una diversa interpretazione della norma sospettata di illegittimita', alla quale non puo' darsi altro significato che quello di impedire il recupero di un tributo il cui pagamento non era dovuto. E in cio' sta la ragione evidente dell'irrilevanza della norma censurata di illegittimita' costituzionale nel presente giudizio: poiche' lo scopo della disposizione di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 4, e', appunto, quello di Impedire il rimborso di un tributo non dovuto, il che ne determina la illegittimita' costituzionale secondo il ribadito orientamento del giudice delle leggi, occorre, perche' la medesima norma rilevi, che sussistano in concreto le condizioni per le quali il tributo non sia dovuto. Il che, per le motivazioni esposte, nel caso di specie non e', non spettando alla ricorrente cooperativa il rimborso richiesto, stante la non impugnata classificazione catastale, la quale non ha riconosciuto il carattere rurale del fabbricato per cui e' causa. (2) Sul punto cfr anche Cassazione civile, sez. VI, 10 gennaio 2014, n. 422, ove si legge, fra l'altro, quanto segue: «..dopo la pronuncia della sentenza gravata e' stato emanato il d.l. 13 maggio 2011, n. 70, (convertito con la L. n. 106 del 2011), il cui art. 7, comma 2-bis, ai fini del riconoscimento della ruralita' degli immobili, conferiva ai contribuenti la facolta', esercitabile entro 30 settembre 2011, di presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione delle categorie A/6 o D/10 (a seconda della destinazione, abitativa o strumentale, dell'immobile) sulla base di un'autocertificazione attestante che l'immobile possedeva i requisiti di ruralita' D.L. n. 577 del 1993, art. 9, «in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda». Il successivo d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, (convertito con la L. n. 214 del 2011) ha poi previsto, all'art. 13, comma 14-bis, che le domande di variazione di cui al suddetto dl n. 70 del 2011, producessero «gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralita' fermo restando il classamento originario degli immobile ad uso abitativo», se presentate, anche dopo la scadenza del termine originariamente previsto, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso d.l. n. 201 del 2011. Infine il d.l. 31 agosto 2013, n. 102, (convertito con la L. n. 124 del 2013) ha previsto, all'art. 2, comma 5-ter, che il suddetto D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 14-bis, debba intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi del d.l. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2-bis, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralita' «a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda». Lo jus superveniens recato dal corpo di disposizioni sopra riportato assegna dunque valore retroattivo alla variazioni annotate negli atti catastali a seguito della domanda di cui al d.l. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2-bis, per il periodo fino al quinto anno antecedente la presentazione della domanda stessa. Considerato che la domanda dl n. 70 del 2011, ex art. 7, comma 2-bis, non puo' in nessun caso risalire ad un anno diverso dal 2011 (nel quale sono comprese tanto la data di entrata in vigore del dl n. 70 del 2011, quanto la data di entrata in vigore della L. n. 214 del 2011, di conversione del dl n. 201 del 2011), il quinquennio coperto dall'efficacia retroattiva dell'annotazione negli atti catastali della variazione conseguente alla presentazione di detta domanda e' costituito dagli anni. 2006, 2007, 2008, 2009 e 1010. Pertanto, per il principio che lo jus superveniens si impone in ogni stato e grado del giudizio, nel caso in cui la contribuente, dopo la pronuncia della sentenza gravata, abbia presentato domanda dl n. 70 del 2011, ex art. 7, comma 2-bis, la conseguente variazione catastale potrebbe risultare rilevante ai fini della debenza dell'ICI per l'anno al quale si riferisce l'impugnato avviso di accertamento (2007). Gli accertamenti di fatto relativi alla presentazione di detta domanda, alla relativa data, all'accoglimento della stessa con l'annotazione della conseguente variazione catastale sono preclusi in questa sede di legittimita' (nella quale, peraltro, la produzione documentale effettuata al riguardo dalla contro-ricorrente va giudicata inammissibile ai sensi dell'art. 372 cpc) e pertanto, alla cassazione della sentenza gravata, deve seguire, in conformita' ai principi giurisprudenziali gia' richiamati nella relazione, il rinvio al giudice territoriale, che regolera' anche le spese del giudizio di legittimita'».