P.Q.M. 
 
     La Commissione tributaria regionale di Firenze, XVII Sezione; 
    Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di
legittimita' costituzionale sopra illustrata; 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 
    Sospende il presente giudizio; 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Ordina che la presente ordinanza sia  notificata  alle  parti  in
causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Cosi' deciso  in  Firenze,  nella  camera  di  consiglio  del  14
febbraio 2014. 
 
                   Il Presidente: Giulio de Simone 
 
______ 
     (1) A proposito della questione  che  e'  oggetto  del  presente
giudizio e al fine di comprendere compiutamente  la  ratio  decidendi
della pronuncia ora ricordata sembra utile riportare testualmente  il
seguente brano della sua motivazione: 
        «Il  piu'  recente  di  questi  interventi   legislativi   e'
rappresentato dai d.l.  n.  207  del  2008,  art.  23,  comma  1-bis,
convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, che recita: «Ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 1,  comma  2,  della  legge  27
luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a),  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel  senso  che
non si considerano fabbricati le unita' immobiliari, anche iscritte o
iscrivibili  nel  catasto  fabbricati,  per  le  quali  ricorrono   i
requisiti di ruralita' di cui all'articolo  9  del  decreto-legge  30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio  1994,  n.  133,  e  successive  modificazioni».  La  norma,
mediante il richiamo alla L. n. 212 del 2000, art.  1,  comma  2,  e'
dichiarata espressamente disposizione di interpretazione autentica ed
e'   quindi    applicabile    retroattivamente:    invero,    secondo
l'orientamento  gia'   espresso   da   queste   Sezioni   Unite,   la
qualificazione  di  una  disposizione  di   legge   come   norma   di
interpretazione autentica - al di la'  del  carattere  effettivamente
interpretativo della previsione - esprime univocamente l'intento  del
legislatore  di  imporre  un  determinato  significato  a  precedenti
disposizioni di pari grado, cosi' da far regolare dalla  nuova  norma
fattispecie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore, dovendosi
escludere,  in  applicazione  del  canone  ermeneutico   che   impone
all'interprete di attribuire un  senso  a  tutti  gli  enunciati  del
precetto legislativo, che la disposizione possa  essere  intesa  come
diretta ad imporre una determinata  disciplina  solo  per  il  futuro
(Cass. S.U. n. 9941 del 2009). Si tratta in ogni caso  di  una  norma
che ha effettivamente carattere interpretativo  intervenendo  su  una
materia oggetto di differenziati orientamenti interpretativi, sia  in
giurisprudenza che in dottrina, per  chiarire  definitivamente,  dopo
tante incertezze, che i fabbricati rurali non sono soggetti ad ICI: e
lo  fa  colmando  una  lacuna  avvertita  da  tutti  gli  interpreti,
stabilendo cioe' un diretto  collegamento  tra  riconoscimento  della
ruralita' e normativa ICI,  definendo  il  senso  della  disposizione
fondamentale in materia  circa  il  concetto  di  fabbricate  il  cui
possesso e'  presupposto  dell'imposizione.  Alla  luce  di  siffatta
disposizione  non  puo'  piu'  essere   mantenuta   l'interpretazione
condivisa dal piu' recente orientamento di  questa  Corte  in  ordine
all'applicabilita' dell'ICI ai fabbricati rurali, secondo  il  quale,
in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il requisito  della
ruralita' del fabbricato, ai  fini  del  trattamento  agevolato,  non
esclude  l'assoggettamento  del  medesimo  all'imposta,  ma   produce
effetti   solo   ai   fini   dell'accatastamento   e   dell'eventuale
attribuzione della rendita,  poiche'  l'iscrizione  nel  catasto  dei
fabbricati e l'attribuzione della rendita  costituiscono  presupposti
(contestabili unicamente  nei  confronti  dell'organo  preposto  alle
relative operazioni e non  nei  confronti  del  comune)  necessari  e
sufficienti al fini  dell'assoggettamento  dell'immobile  all'imposta
stessa, senza che possano indurre a diversa conclusione  il  D.L.  30
dicembre 1993, n. 567, art. 9, (convertito in L. 26 febbraio 1994, n.
133) e le successive modifiche ed integrazioni di cui  al  d.P.R.  23
marzo 1998, n. 139, e al D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, (convertito in
L. 29 novembre 2007, n. 222), che hanno influito  sui  criteri  della
classificazione catastale e dell'attribuzione della rendita,  ma  non
hanno determinato la non  assoggettabilita'  all'ICI  del  fabbricato
qualificato come rurale (Cass. n. 15321 del 2008, in  senso  conforme
Cass. n. 20532 del 2008). Tuttavia, lo jus  superveniens  in  qualche
misura  valorizza  la  scelta  esegetica   compiuta   dal   ricordato
orientamento   giurisprudenziale,   portando    l'attenzione    sulla
decisivita'   della   classificazione   catastale    come    elemento
determinante per escludere (o per affermare)  l'assoggettabilita'  ad
ICI  di  un  fabbricato.  La  norma  interpretativa   sostanzialmente
conferma   che   la   ruralita'   del   fabbricato   direttamente   e
immediatamente  rileva  ai  fini   della   relativa   classificazione
catastale,  ma  ricollega   a   questa   conseguita   classificazione
l'esclusione del fabbricato (catastalmente riconosciuto come)  rurale
dalla (stessa) nozione di fabbricato imponibile  (ai  fini  ICI):  le
disposizioni di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9 (convertito dalla
L. n. 133 del 1994), e successive modificazioni, giocano, quindi,  il
loro ruolo, peraltro in perfetta coerenza con la ratio e persino  con
lo stesso titolo assegnato alla norma  dal  legislatore  (Istituzione
del  catasto  fabbricati),  nella  determinazione   della   categoria
catastale  nella  quale  il  fabbricato  e'  classificabile,  con  la
conseguenza che il fabbricato che sia stato classificato rurale,  con
attribuzione  della  relativa  categoria,  perche'  in  possesso  dei
requisiti indicati  dalla  richiamata  norma,  sara'  automaticamente
escluso dall'area di imponibilita' ai fini  ICI,  per  effetto  della
disposizione di interpretazione autentica piu' volte ricordata. 
     Cio'  significa   che,   qualora   un   fabbricato   sia   stato
catastalmente classificato come rurale (categoria A/6 per  le  unita'
abitative, categoria D/10 per gli immobili strumentali alle attivita'
agricole),  resta  precluso  ogni  accertamento,  in  funzione  della
pretesa assoggettabilita' ad ICI del fabbricato in questione, che non
sia connesso ad  una  specifica  impugnazione  della  classificazione
catastale riconosciuta nei riguardi dell'amministrazione  competente:
allo stesso modo, e in senso inverso, qualora il fabbricato  non  sia
stato catastalmente classificato come  rurale,  il  proprietario  che
ritenga, tuttavia, sussistenti i requisiti per il riconoscimento come
tale, non avra' altra strada che impugnare la classificazione operata
al fine di ottenerne la relativa variazione. 
    L'accertamento  dei  predetti  requisiti  in  difformita'   della
attribuita   categoria   catastale   non   puo',   tuttavia,   essere
incidentalmente  compiuto  dal  giudice  tributario  che  sia   stato
investito  della  domanda  di  rimborso   dell'ICI   da   parte   del
contribuente. Il classamento,  infatti,  e',  rispetto  alla  pretesa
tributaria concretamente opposta, l'atto presupposto e in ragione del
carattere impugnatorio del processo  tributario,  avente  un  oggetto
circoscritto agli atti che scandiscono le  varie  fasi  del  rapporto
d'imposta, e nel quale il potere di disapplicazione  del  giudice  e'
limitato ai regolamenti ed agli  atti  amministrativi  generali,  ...
legittimati  a  contraddire  in  merito   all'impugnativa   dell'atto
presupposto  (possono  essere)  unicamente  gli  organi  che  l'hanno
adottato, ossia (prima l'UTE, ora) l'Agenzia del Territorio (Cass. n.
6386 del 2006; 15449 del 2008). Tra la controversia relativa  all'ICI
e  quella  relativa   al   classamento   vi   e'   un   rapporto   di
pregiudizialita',  che  esclude  il  «litisconsorzio  necessario  fra
l'Agenzia  del  territorio  ed   il   Comune,   privo   di   autonoma
legittimazione  nella  causa  relativa  alla  rendita  catastale,  il
provvedimento  di  attribuzione  della  quale,  una  volta   divenuto
definitivo,  vincola  non  solo  il  contribuente,  ma  anche  l'ente
impositore, tenuto ad applicare l'imposta unicamente  sulla  base  di
quella rendita, costituente il presupposto  di  fatto  necessario  ed
insostituibile per tutta l'imposizione fiscale che la  legge  a  tale
dato commisura" (Cass. n. 9203 del 2007; 25278  del  2008;  v.  anche
Cass. n. 6386 e 26380 del 2006). Per i  fabbricati  non  iscritti  in
catasto,  invece,  l'accertamento   della   ruralita'   puo'   essere
direttamente e immediatamente compiuto dal giudice che sia  investito
dalla pretesa del contribuente di  conseguire  il  rimborso  dell'ICI
pagata per il fabbricato al quale ritenga  spetti  il  riconoscimento
come fabbricato  rurale:  in  questo  caso,  trattandosi  di  domanda
fondata  su  una  pretesa  esenzione   dall'imposta,   spettera'   al
contribuente dimostrare la sussistenza  dei  requisiti  indicati  nel
D.L. n. 557 del 1993, art.  9,  commi  3  e  3-bis.  Tra  i  predetti
requisiti,  per  quanto  concerne  gli  immobili  strumentali,   deve
escludersi la necessita' dell'identita' soggettiva del  titolare  del
diritto  sul  fabbricato  e  del  titolare  del  diritto  sul   fondo
asservito, in quanto il D.L. n. 557 del 1993, art.  9,  comma  3-bis,
non solo non indica, diversamente da quanto  fa  il  comma  3,  della
medesima disposizione per i fabbricati adibiti ad abitazione, tra  le
condizioni elencate, la necessita' che chi utilizzi il fabbricato sia
anche proprietario (o titolare di  altro  diritto)  sul  terreno  per
esigenze connesse all'attivita'  agricola  svolta,  ma  espressamente
prevede il carattere strumentale degli immobili ove le cooperative, o
i   loro   consorzi,   svolgono    attivita'    di    "manipolazione,
trasformazione, conservazione, valorizzazione  o  commercializzazione
dei prodotti  agricoli  conferiti  dai  soci.  Pertanto  deve  essere
affermato il seguente  principio  di  diritto:  in  tema  di  imposta
comunale sugli immobili (ICI), l'immobile che sia stato iscritto  nel
catasto fabbricati come rurale,  con  l'attribuzione  della  relativa
categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta  ricorrenza
dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L.
n.  133  del  1994,  e  successive  modificazioni,  non  e'  soggetto
all'imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008,
art. 23, comma 1-bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del
2009, e del d.lgs n. 504  del  1992,  art.  2,  comma  1,  lett.  a).
L'attribuzione all'immobile di una diversa categoria  catastale  deve
essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la  non
soggezione all'imposta per  la  ritenuta  ruralita'  del  fabbricato,
restando altrimenti quest'ultimo assoggettato  ad  ICI:  allo  stesso
modo  il  Comune  dovra'  impugnare  l'attribuzione  della  categoria
catastale A/6 o D/10 al  fine  di  potere  legittimamente  pretendere
l'assoggettamento del fabbricato all'imposta. Per  i  fabbricati  non
iscritti in catasto  l'assoggettamento  all'imposta  e'  condizionato
all'accertamento  positivamente  concluso   della   sussistenza   dei
requisiti  per  il  riconoscimento  della  ruralita'  del  fabbricato
previsti dal d.l. n. 557 del 1993, art. 9, e successive modificazioni
che puo' essere  condotto  dal  giudice  tributario  investito  dalla
domanda di  rimborso  proposta  dal  contribuente,  sul  quale  grava
l'onere di dare prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i
predetti  requisiti,  per  gli  immobili  strumentali,   non   rileva
l'identita' tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo
la  ruralita'  essere  riconosciuta   anche   agli   immobili   delle
cooperative che svolgono attivita' di manipolazione,  trasformazione,
conservazione,  valorizzazione  o  commercializzazione  dei  prodotti
agricoli conferiti dai  soci.  Nel  caso  di  specie,  l'applicazione
dell'enunciato principio conduce al rigetto  del  ricorso  in  quanto
l'immobile in  questione  risulta  pacificamente  classificato  nella
categoria D/8  e  la  societa'  cooperativa  non  ha  impugnato  tale
classificazione, nei confronti dell'Agenzia del Territorio,  al  fine
di ottenerne la variazione in D/10, dimostrando, come in questa  sede
pretenderebbe  di  dimostrare,  che  il  fabbricato  de  quo  e'   un
fabbricato strumentale alle attivita' agricole  cui  dapprima  si  e'
fatto riferimento. Restano cosi' assorbiti gli  ulteriori  motivi  di
ricorso, funzionali  a  censurare  la  sentenza  impugnata  sotto  il
profilo del mancato accertamento della ruralita'  del  fabbricato.  A
questo punto deve  essere  precisata  l'irrilevanza,  ai  fini  della
definizione del presente giudizio, della  questione  di  legittimita'
costituzionale della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma  4,  sollevata
dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia - Romagna, Sede di
Parma,  con  ordinanza  del  12  marzo  2008,  e  dalla   Commissione
Tributaria Provinciale di Chieti, con ordinanza del 27  maggio  2006:
questione risolta positivamente, nel  senso  della  dichiarazione  di
illegittimita' costituzionale della  denunciata  disposizione,  dalla
Corte costituzionale con sentenza n. 227 del 14 luglio 2009  (udienza
7 luglio  2009).  Lo  stesso  giudice  delle  leggi,  confermando  il
carattere di interpretazione autentica della norma di cui. al D.L. n.
207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, afferma che  questa  disposizione
non incide direttamente  sulla  questione  oggetto  del  giudizio  di
costituzionalita', ne' consente  una  diversa  interpretazione  della
norma sospettata di illegittimita', alla quale non puo'  darsi  altro
significato che quello di impedire il recupero di un tributo  il  cui
pagamento  non  era  dovuto.  E  in  cio'  sta  la  ragione  evidente
dell'irrilevanza   della   norma    censurata    di    illegittimita'
costituzionale  nel  presente  giudizio:  poiche'  lo   scopo   della
disposizione di cui alla L. n. 244 del 2007, art.  2,  comma  4,  e',
appunto, quello di Impedire il rimborso di un tributo non dovuto,  il
che ne determina la illegittimita' costituzionale secondo il ribadito
orientamento del giudice delle leggi, occorre,  perche'  la  medesima
norma rilevi, che sussistano in concreto le condizioni per  le  quali
il tributo non sia dovuto. Il che, per le  motivazioni  esposte,  nel
caso di specie non e', non spettando alla ricorrente  cooperativa  il
rimborso  richiesto,  stante   la   non   impugnata   classificazione
catastale, la quale non  ha  riconosciuto  il  carattere  rurale  del
fabbricato per cui e' causa. 
     (2) Sul punto cfr anche Cassazione civile, sez. VI,  10  gennaio
2014, n. 422, ove si legge, fra l'altro,  quanto  segue:  «..dopo  la
pronuncia della sentenza gravata e' stato emanato il d.l.  13  maggio
2011, n. 70, (convertito con la L. n. 106 del 2011), il cui  art.  7,
comma  2-bis,  ai  fini  del  riconoscimento  della  ruralita'  degli
immobili, conferiva ai contribuenti la facolta',  esercitabile  entro
30 settembre 2011,  di  presentare  all'Agenzia  del  territorio  una
domanda di variazione della categoria  catastale  per  l'attribuzione
delle categorie A/6 o D/10 (a seconda della destinazione, abitativa o
strumentale,  dell'immobile)  sulla  base  di   un'autocertificazione
attestante che l'immobile possedeva i requisiti di ruralita' D.L.  n.
577 del 1993, art. 9, «in via continuativa  a  decorrere  dal  quinto
anno  antecedente  a  quello  di  presentazione  della  domanda».  Il
successivo d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, (convertito con la L. n. 214
del 2011) ha poi previsto, all'art. 13, comma 14-bis, che le  domande
di variazione di cui al suddetto dl n. 70 del 2011, producessero «gli
effetti previsti in relazione al riconoscimento del  requisito  della
ruralita' fermo restando il classamento originario degli immobile  ad
uso abitativo», se presentate, anche dopo  la  scadenza  del  termine
originariamente previsto, entro la data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione dello stesso d.l. n. 201  del  2011.  Infine  il
d.l. 31 agosto 2013, n. 102, (convertito con la L. n. 124  del  2013)
ha previsto, all'art. 2, comma 5-ter, che il suddetto D.L. n. 201 del
2011, art. 13, comma  14-bis,  debba  intendersi  nel  senso  che  le
domande di variazione catastale presentate ai sensi del  d.l.  n.  70
del 2011, art. 7, comma 2-bis, e l'inserimento dell'annotazione negli
atti catastali producono gli effetti previsti per  il  riconoscimento
del requisito di ruralita' «a decorrere dal quinto anno antecedente a
quello di presentazione della domanda». Lo  jus  superveniens  recato
dal corpo di  disposizioni  sopra  riportato  assegna  dunque  valore
retroattivo alla variazioni annotate negli atti catastali  a  seguito
della domanda di cui al d.l. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2-bis, per
il periodo fino al quinto anno  antecedente  la  presentazione  della
domanda stessa. Considerato che la domanda dl n. 70 del 2011, ex art.
7, comma 2-bis, non puo' in nessun caso risalire ad un  anno  diverso
dal 2011 (nel quale sono comprese tanto la data di entrata in  vigore
del dl n. 70 del 2011, quanto la data di entrata in vigore  della  L.
n. 214 del  2011,  di  conversione  del  dl  n.  201  del  2011),  il
quinquennio coperto dall'efficacia retroattiva dell'annotazione negli
atti catastali della variazione  conseguente  alla  presentazione  di
detta domanda e' costituito dagli anni.  2006,  2007,  2008,  2009  e
1010. Pertanto, per il principio che lo jus superveniens si impone in
ogni stato e grado del giudizio, nel caso  in  cui  la  contribuente,
dopo la pronuncia della sentenza gravata, abbia presentato domanda dl
n. 70 del 2011, ex art. 7, comma  2-bis,  la  conseguente  variazione
catastale potrebbe risultare rilevante ai fini della debenza dell'ICI
per l'anno al quale si riferisce l'impugnato avviso  di  accertamento
(2007). Gli accertamenti di  fatto  relativi  alla  presentazione  di
detta domanda, alla relativa data, all'accoglimento della stessa  con
l'annotazione della conseguente variazione catastale sono preclusi in
questa sede di legittimita' (nella  quale,  peraltro,  la  produzione
documentale  effettuata  al  riguardo  dalla   contro-ricorrente   va
giudicata inammissibile ai sensi dell'art. 372 cpc) e pertanto,  alla
cassazione della sentenza gravata, deve seguire,  in  conformita'  ai
principi giurisprudenziali gia' richiamati nella relazione, il rinvio
al giudice territoriale, che regolera' anche le spese del giudizio di
legittimita'».