P. Q. M. 
 
    Visti gli artt. 23, legge n. 87/1953 e 159 c.p.; 
    Ritiene rilevante e non  manifestamente  infondata  la  questione
seguente «se violi il principio di  uguaglianza  di  cui  all'art.  3
della Costituzione la norma di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000,
nella parte in cui, con riferimento ai  fatti  commessi  sino  al  17
settembre 2011, punisce l'omesso versamento di ritenute  certificate,
dovute in base alla relativa dichiarazione annuale, per  importi  non
superiori, per ciascun periodo d'imposta, ad € 103.291,48»; 
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
    Sospende il processo in epigrafe a carico di Santambrogio  Danilo
Domenico e i termini di prescrizione della relativa imputazione. 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e  comunicata  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
      Cosi' deciso in Milano, il 18 giugno 2014 
 
                        Il Presidente: Tranfa 
 
 
                                         I consiglieri: Cairati-Galli