P. Q. M. Visti gli artt. 23, legge n. 87/1953 e 159 c.p.; Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione seguente «se violi il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione la norma di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000, nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento di ritenute certificate, dovute in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo d'imposta, ad € 103.291,48»; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il processo in epigrafe a carico di Santambrogio Danilo Domenico e i termini di prescrizione della relativa imputazione. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Milano, il 18 giugno 2014 Il Presidente: Tranfa I consiglieri: Cairati-Galli