P. Q. M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe; Visti gli artt. 134 della. Costituzione e l'art. 23, della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale del comma V°, dell'art. 21, del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011 in relazione agli artt. 3, 97, 24, 25, 113, 70 e 77 della Costituzione; Dispone la sospensione del presente giudizio; Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della, Repubblica; Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione. Cosi' deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2013, giusta riserva alla c.c. del 14 marzo 2013, con l'intervento dei magistrati: Biagio Campanella, Presidente; Salvatore Schillaci, Consigliere, Estensore; Maria Stella Boscarino, Consigliere. Il Presidente: Campanella L'estensore: Schillaci