P. Q. M. 
 
    Il Tribunale Amministrativo Regionale  per  la  Sicilia,  Sezione
staccata di Catania (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando
sul ricorso in epigrafe; 
    Visti gli artt. 134 della. Costituzione e l'art. 23, della  legge
11 marzo 1953 n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
illegittimita' costituzionale del comma V°, dell'art. 21, del decreto
legge n. 98 del 6 luglio 2011 in relazione agli artt. 3, 97, 24,  25,
113, 70 e 77 della Costituzione; 
    Dispone la sospensione del presente giudizio; 
    Ordina  la  immediata  trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Ordina che, a cura della segreteria della  Sezione,  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in  causa  e  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
dei Deputati e del Senato della, Repubblica; 
    Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione. 
 
    Cosi' deciso in Catania nella camera di consiglio del  giorno  11
luglio 2013,  giusta  riserva  alla  c.c.  del  14  marzo  2013,  con
l'intervento dei magistrati: 
 
      Biagio Campanella, Presidente; 
      Salvatore Schillaci, Consigliere, Estensore; 
      Maria Stella Boscarino, Consigliere. 
 
                                            Il Presidente: Campanella 
 
                       L'estensore: Schillaci