P. Q. M. 
 
    La Corte visti gli artt. 23 legge 11 marzo  1953,  n.  87  e  295
c.p.c. 
    a) solleva d'ufficio la questione di legittimita'  costituzionale
della norma di cui all'art. 45  del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in  riferimento  all'art.  3
della  Costituzione  nella  parte  in  cui   non   prevede   che   le
apparecchiature  destinate  all'accertamento  delle  violazioni   dei
limiti di  velocita'  siano  sottoposte  a  verifiche  periodiche  di
funzionalita' e di taratura; 
    b) dispone, a cura della  Cancelleria,  l'immediata  trasmissione
degli atti alla  Corte  Costituzionale,  nonche'  la  notifica  della
presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del consiglio
dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle  due
Camere del Parlamento; 
    c) sospende il giudizio in corso. 
    Cosi' deciso nella Camera  di  Consiglio  della  Seconda  Sezione
Civile della Corte Suprema di Cassazione l'11 aprile 2014 
 
                      Il Presidente: Bucciante 
 
 
                  Il Funzionario Giudiziario: Neri