P. Q. M. 
 
    La Corte, visto l'art, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza,  solleva
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44, comma  2,  del
D.P.R. n. 380 del 2001, come interpretato dalla Corte  EDU  (sentenza
Varvara) nel senso che la confisca ivi prevista non  puo'  applicarsi
nel caso di dichiarazione di prescrizione del reato anche qualora  la
responsabilita' penale sia stata accertata in tutti i suoi  elementi,
per violazione degli artt. 2, 9, 32, 41, 42, 117, primo comma,  Cost.
- i quali impongono che il paesaggio, l'ambiente, la vita e la salute
siano   tutelati   quali   valori    costituzionali    oggettivamente
fondamentali, cui riconoscere prevalenza  nel  bilanciamento  con  il
diritto di proprieta' - in  quanto  la  norma  suddetta,  come  sopra
interpretata, non tiene conto di tale bilanciamento, che deve  essere
sempre   operato   qualora   siano   in   gioco   opposti   interessi
costituzionalmente protetti, anche qualora  gli  uni  trovino  tutela
nella Cedu e gli altri nella Costituzione italiana (v. Corte cost. n.
264 del 2012); 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale; 
    Dispone  che,  a  cura  della   cancelleria,   gli   atti   siano
immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, e che la presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Pubblico Ministero
nonche' ai Presidente del Consiglio dei Ministri,  e  che  sia  anche
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
      Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  Suprema  di
Cassazione, il 30 aprile 2014. 
 
                                       Il Consigliere est.: Scarcella 
 
                       Il Presidente: Mannino