P.Q.M. 
 
    Visti gli artt. 23 e ss legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionalita' dell'art. 99,  comma  cod.  pen,  come
introdotto dalla legge 5 dicembre 2005,  n.  251  in  relazione  agli
artt. 3 e 27, 3° comma della Costituzione, nella parte in cui prevede
il divieto di prevalenza della circostanza attenuante speciale di cui
all'art. 630,  5°  comma  cod.  pen  e  della  ulteriore  circostanza
attenuante  ordinaria  introdotta  nell'art.  630  cod.  pen.   dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 68/2012. 
    Sospende il processo in attesa della  decisione  sulla  sollevata
questione di legittimita' costituzionale e dispone che la Cancelleria
provveda  a  trasmettere   immediatamente   gli   atti   alla   Corte
costituzionale, alla notifica della presente ordinanza al  presidente
del Consiglio dei  Ministri  ed  alle  parti  processuali  costituite
nonche'  alla  sua  comunicazione  ai  Presidenti  della  Camera  dei
Deputati e del Senato della Repubblica. 
        Milano, 28 luglio 2014. 
 
                       Il Presidente: Silocchi