P.Q.M. Visti gli artt. 23 e ss legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionalita' dell'art. 99, comma cod. pen, come introdotto dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 in relazione agli artt. 3 e 27, 3° comma della Costituzione, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 630, 5° comma cod. pen e della ulteriore circostanza attenuante ordinaria introdotta nell'art. 630 cod. pen. dalla sentenza della Corte costituzionale n. 68/2012. Sospende il processo in attesa della decisione sulla sollevata questione di legittimita' costituzionale e dispone che la Cancelleria provveda a trasmettere immediatamente gli atti alla Corte costituzionale, alla notifica della presente ordinanza al presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti processuali costituite nonche' alla sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Milano, 28 luglio 2014. Il Presidente: Silocchi