P.Q.M. 
 
    La Corte dei conti  -  Sezione  Giurisdizionale  per  la  Regione
Siciliana - Il Giudice Unico delle pensioni, sospende il processo. 
    Visti gli artt. 134 Cost., 1 legge  costituzionale  1/1948  e  23
della legge 87/1953. 
    Ritenendo   che   il   giudizio   non   possa   essere   definito
indipendentemente dalla risoluzione della questione  di  legittimita'
costituzionale. 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 21-octies comma 2 primo periodo
della legge 241/1990. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale  per  la  risoluzione  della  superiore  questione  di
legittimita' costituzionale. 
    Dispone che  la  segreteria  provveda  alla  comunicazione  della
presente ordinanza alle parti costituite, nonche' al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, con la comunicazione ai Presidenti di  Camera
e Senato. 
 
    Cosi' deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 16  giugno
2014. 
 
                      Il giudice unico: Grasso 
 
    Depositato oggi in segreteria nei modi di legge. 
    Palermo 9 settembre 2014. 
    Pubblicata il 10 settembre 2014 
    Il funzionario della cancelleria: Ficalora