P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte. Visti gli articoli 81, 119 e 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; Solleva la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento ai parametri stabiliti dall'art. 81, quarto comma, nel testo vigente antecedentemente alla modifica introdotta dalla l. cost. 20 aprile 2012, n. 1, e dall'art. 119, sesto comma, delle seguenti disposizioni di legge: a) legge regionale del Piemonte 6 agosto 2013 n. 16, avente per oggetto «Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015», limitatamente all'istituzione in entrata del capitolo 59300 (UPB DB902), con uno stanziamento di euro 447.693.392,78, e dei capitolo 59350 (UPB DB902), con uno Rtanziamento di euro 803.724.000,00, ed in uscita del capitolo 200/0 (UPB D809010), dell'importo di euro 447.693.392,78, e del capitolo 156981 (UPB DB20151), con uno stanziamento di euro 803.724.000,00; b) legge regionale del Piemonte 29 ottobre 2013, n. 19, avente ad oggetto «Ulteriori disposizioni finanziarie per l'anno 2013 e pluriennale 2013-2015», limitatamente agli articoli 1 e 2 che hanno approvato gli allegati A) e C). In particolare, l'allegato A) ha incrementato di euro 660.206.607,23 in entrata Il capitolo 59300 (UPB DB902) ed in uscita il disavanzo d'amministrazione 2012 da ripianare (capitolo 200/0 UPB DB09010); l'allegato C) ha incrementato in entrata il capitolo 59350 (UPB DB902) di € 642.979.200,00 ed in uscita ha istituito il capitolo 156985 (UPB DB20151) con uno stanziamento di pari importo. Ordina la sospensione del giudizio per le voci non parificate e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione. Dispone che, a cura della Segreteria della Sezione, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la presente ordinanza sia notificata al Presidente della Regione Piemonte e ai Procuratore Regionale quali parti in causa e sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte. Cosi' deciso in Torino, nella Camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2014. Il Presidente f.f.: Pischedda I relatori: Mezzapesa - Olessina - Valero - Gribaudo Depositato in segreteria il 10 novembre 2014. Il funzionario preposto: Sola