P.Q.M. 
 
    La Corte  dei  conti,  Sezione  regionale  di  controllo  per  il
Piemonte. 
    Visti gli articoli 81, 119 e 134  della  Costituzione,  l'art.  1
della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art.  23  della
legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 10  ottobre  2012,  n.
174, convertito con modificazioni dalla legge  7  dicembre  2012,  n.
213; 
    Solleva  la  questione   di   legittimita'   costituzionale,   in
riferimento ai parametri stabiliti dall'art. 81,  quarto  comma,  nel
testo vigente antecedentemente  alla  modifica  introdotta  dalla  l.
cost. 20 aprile 2012, n. 1,  e  dall'art.  119,  sesto  comma,  delle
seguenti disposizioni di legge: 
        a) legge regionale del Piemonte 6 agosto 2013 n.  16,  avente
per oggetto  «Assestamento  al  bilancio  di  previsione  per  l'anno
finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per  gli  anni  finanziari
2013/2015», limitatamente all'istituzione  in  entrata  del  capitolo
59300 (UPB DB902), con uno stanziamento di euro 447.693.392,78, e dei
capitolo  59350  (UPB  DB902),   con   uno   Rtanziamento   di   euro
803.724.000,00, ed  in  uscita  del  capitolo  200/0  (UPB  D809010),
dell'importo di euro  447.693.392,78,  e  del  capitolo  156981  (UPB
DB20151), con uno stanziamento di euro 803.724.000,00; 
        b) legge regionale del  Piemonte  29  ottobre  2013,  n.  19,
avente ad oggetto «Ulteriori disposizioni finanziarie per l'anno 2013
e pluriennale 2013-2015», limitatamente agli articoli 1 e 2 che hanno
approvato gli allegati A) e C).  In  particolare,  l'allegato  A)  ha
incrementato di euro 660.206.607,23 in entrata Il capitolo 59300 (UPB
DB902) ed in uscita il disavanzo d'amministrazione 2012 da  ripianare
(capitolo 200/0  UPB  DB09010);  l'allegato  C)  ha  incrementato  in
entrata il capitolo 59350  (UPB  DB902)  di  € 642.979.200,00  ed  in
uscita  ha  istituito  il  capitolo  156985  (UPB  DB20151)  con  uno
stanziamento di pari importo. 
    Ordina la sospensione del giudizio per le voci non  parificate  e
dispone la trasmissione degli  atti  alla  Corte  costituzionale  per
l'esame della questione. 
    Dispone che, a cura della  Segreteria  della  Sezione,  ai  sensi
dell'art. 23, ultimo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.  87,  la
presente  ordinanza  sia  notificata  al  Presidente  della   Regione
Piemonte e ai Procuratore  Regionale  quali  parti  in  causa  e  sia
comunicata al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte. 
      Cosi' deciso in Torino, nella Camera di consiglio del giorno 10
ottobre 2014. 
 
                    Il Presidente f.f.: Pischedda 
 
 
                 I relatori: Mezzapesa - Olessina - Valero - Gribaudo 
    Depositato in segreteria il 10 novembre 2014. 
 
                    Il funzionario preposto: Sola