P. Q. M. La Corte d'Appello, Sezione II^ Civile, Visti gli articoli 134 e 137 Costituzione, 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2 bis, della legge 24 marzo 2001 n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo), per contrasto con l'art. 117, comma 1 Costituzione, nella parte in cui prevede che il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualita' di imputato ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone la sospensione del presente procedimento sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento. Catanzaro, Camera di consiglio del 17 febbraio 2014 Il Presidente: Majore