P. Q. M. 
 
    La Corte d'Appello, Sezione II^ Civile, 
    Visti gli articoli 134 e 137 Costituzione, 1 legge costituzionale
9 febbraio 1948 n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2 bis, della legge  24
marzo  2001  n.  89  (Previsione  di  equa  riparazione  in  caso  di
violazione del termine ragionevole del processo), per  contrasto  con
l'art. 117, comma 1 Costituzione, nella parte in cui prevede  che  il
processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualita'
di imputato ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della
chiusura delle indagini preliminari; 
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
    Dispone la sospensione del presente procedimento  sino  all'esito
del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; 
    Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e
che sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento. 
      Catanzaro, Camera di consiglio del 17 febbraio 2014 
 
                        Il Presidente: Majore