P. Q. M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), interlocutoriamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art, 5, comma 1, e degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, nonche' del comma 3 dell'art. 32-bis del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici approvato con decreto legislativo n. 117 del 2005, come introdotto dall'art. 6, del decreto legislativo n. 44 del 2010; Dichiara altresi' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale delle medesime disposizioni in relazione agli articoli 21, commi 2 e seguenti, 24 e 25, comma 1, della Costituzione; Dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati: Raffaello Sestini, Presidente FF, Estensore; Anna Bottiglieri, Consigliere; Roberta Cicchese, Consigliere. Il Presidente - Estensore: Sestini