P. Q. M. 
 
    Il Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Lazio  (Sezione
Prima),  interlocutoriamente  pronunciando  sul  ricorso,   come   in
epigrafe proposto, dichiara rilevante e non manifestamente  infondata
la questione di legittimita' costituzionale dell'art, 5, comma  1,  e
degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3,  del  decreto
legislativo 9 aprile 2003, n.  70,  nonche'  del  comma  3  dell'art.
32-bis del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici
approvato con decreto legislativo n. 117 del  2005,  come  introdotto
dall'art. 6, del decreto legislativo n. 44 del 2010; 
    Dichiara altresi' rilevante e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale delle medesime  disposizioni
in relazione agli articoli 21, commi 2 e seguenti, 24 e 25, comma  1,
della Costituzione; 
    Dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
    Ordina che, a cura della Segreteria della  Sezione,  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti costituite e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica. 
 
      Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio  del  giorno  25
giugno 2014 con l'intervento dei magistrati: 
 
        Raffaello Sestini, Presidente FF, Estensore; 
        Anna Bottiglieri, Consigliere; 
        Roberta Cicchese, Consigliere. 
 
                 Il Presidente - Estensore: Sestini