P. Q. M. 
 
    Visti gli artt. 134 Cost., 23 legge 11 marzo 1953 n. 87; 
    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 38, comma I,  disp.  att.  c.c.
nella parte in cui prevede che «sono,  altresi',  di  competenza  del
tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli  articoli
251 e 317-bis del codice civile», limitatamente  alla  parte  in  cui
include l'art. 317-bis, per violazione degli artt. 76, 77  e  3,  111
della Costituzione. 
    Sospende il giudizio e  dispone  l'immediata  trasmissione  degli
atti  alla  Corte  Costituzionale,  unitamente   alla   prova   delle
comunicazioni e notificazioni previste a seguire. 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga
notificata alle parti del processo, al Presidente del  Consiglio  dei
Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei  Deputati
e del Senato della Repubblica. 
        Cosi' deciso in Napoli, 14 ottobre 2014 
 
                         Il Giudice: Ramadan 
 
 
                                          Il presidente est.: Cirillo