P. Q. M. 
 
 
                 Il Tribunale Ordinario di Grosseto 
              Ufficio Penale Dibattimentale Monocratico 
 
    Visti gli artt. 1, della legge cost. n. 1/1948 e 23  della  legge
n. 87/1953; 
    Dichiara la rilevanza in relazione alla decisione sulla richiesta
cautelare  presentata  nel  presente  procedimento  penale  come   in
epigrafe, e la non manifesta infondatezza in relazione agli artt.  3,
27  e  111  della  Costituzione,  della  questione  di   legittimita'
costituzionale della disposizione di cui all'art.  291  c.p.p.  nella
parte  in  cui  consente  al  pubblico  ministero  di  presentare   a
fondamento della  richiesta  cautelare  elementi  diversi  da  quelli
utilizzabili  dal  giudice  che  procede  secondo   le   disposizioni
regolative del procedimento o della fase del procedimento  penale  di
cognizione in corso di svolgimento, e comunque  nella  parte  in  cui
consente  al  giudice  dibattimentale  di  utilizzare   in   funzione
decisoria  sulla  richiesta  cautelare  elementi  diversi  da  quelli
legittimamente acquisiti nel dibattimento; 
    Ordina la sospensione del presente procedimento penale nei limiti
del giudizio incidentale concernente la pronuncia sulla richiesta  di
applicazione  della  misura  cautelare  degli   arresti   domiciliari
presentata dal pubblico ministero come in epigrafe; 
    Ordina la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale
previa notificazione della presente  ordinanza  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, alla Presidenza del Senato,  alla  Presidenza
della Camera dei deputati ed alle parti del procedimento. 
 
      Grosseto, 12 gennaio 2015 
 
                       Il Giudice: Muscogiuri