P. Q. M. Il Tribunale Ordinario di Grosseto Ufficio Penale Dibattimentale Monocratico Visti gli artt. 1, della legge cost. n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953; Dichiara la rilevanza in relazione alla decisione sulla richiesta cautelare presentata nel presente procedimento penale come in epigrafe, e la non manifesta infondatezza in relazione agli artt. 3, 27 e 111 della Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale della disposizione di cui all'art. 291 c.p.p. nella parte in cui consente al pubblico ministero di presentare a fondamento della richiesta cautelare elementi diversi da quelli utilizzabili dal giudice che procede secondo le disposizioni regolative del procedimento o della fase del procedimento penale di cognizione in corso di svolgimento, e comunque nella parte in cui consente al giudice dibattimentale di utilizzare in funzione decisoria sulla richiesta cautelare elementi diversi da quelli legittimamente acquisiti nel dibattimento; Ordina la sospensione del presente procedimento penale nei limiti del giudizio incidentale concernente la pronuncia sulla richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari presentata dal pubblico ministero come in epigrafe; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale previa notificazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Presidenza del Senato, alla Presidenza della Camera dei deputati ed alle parti del procedimento. Grosseto, 12 gennaio 2015 Il Giudice: Muscogiuri