P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia (Sezione prima) chiede che la Corte costituzionale, in accoglimento delle censure di cui alla presente ordinanza, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge n. 1746 del 1962 come interpretato dal diritto vivente e dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato per violazione dell'art. 3 della Costituzione, principio di eguaglianza sostanziale. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio. Dispone altresi' che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti del giudizio, ed inoltre comunicata al Presidente della Camera dei Deputati nonche' al Presidente del Senato della Repubblica. Riserva al definitivo ogni statuizione in rito, nel merito e sulle spese. Cosi' deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati: Umberto Zuballi, Presidente, estensore; Manuela Sinigoi, Primo referendario; Alessandra Tagliasacchi, referendario. Il Presidente estensore: Zuballi