P.Q.M. 
 
    Il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Friuli-Venezia
Giulia  (Sezione  prima)  chiede  che  la  Corte  costituzionale,  in
accoglimento delle censure di cui  alla  presente  ordinanza,  voglia
dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico  della
legge n. 1746 del 1962 come interpretato dal diritto vivente e  dalla
giurisprudenza del Consiglio di  Stato  per  violazione  dell'art.  3
della Costituzione, principio di eguaglianza sostanziale. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio. 
    Dispone altresi' che la presente ordinanza sia notificata, a cura
della Segreteria, al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e  alle
parti del giudizio, ed inoltre comunicata al Presidente della  Camera
dei Deputati nonche' al Presidente del Senato della Repubblica. 
    Riserva al definitivo ogni statuizione  in  rito,  nel  merito  e
sulle spese. 
    Cosi' deciso in Trieste nella camera di consiglio del  giorno  11
febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati: 
    Umberto Zuballi, Presidente, estensore; 
    Manuela Sinigoi, Primo referendario; 
    Alessandra Tagliasacchi, referendario. 
 
                  Il Presidente estensore: Zuballi